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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2778 PROPOSTA DI LEGGE DINIZIATIVA DEI DEPUTATI COLUCCI, CATONE, ANGELI, ARACU, BARANI, BARBA, BARBIERI, BERGAMINI, BERNARDO, BIASOTTI, BONINO, BRIGANDÌ, BUC- CHINO, CASSINELLI, CESARO, CIMADORO, CIRIELLI, DI CAGNO ABBRESCIA, DIMA, DIVELLA, RENATO FARINA, FERRARI, ANTO- NINO FOTI, FRANZOSO, FUCCI, GOISIS, GOTTARDO, GRAZIANO, GRIMALDI, HOLZMANN, IAPICCA, JANNONE, LA LOGGIA, LA- MORTE, LEHNER, LISI, LORENZIN, GIULIO MARINI, MAZZOCCHI, MONTAGNOLI, OSVALDO NAPOLI, PAGANO, PELINO, MARIO PEPE (PD), PIANETTA, PORCU, RAZZI, ROSSO, SAMMARCO, SCANDRO- GLIO, SILIQUINI, SOGLIA, SPECIALE, SPOSETTI, STAGNO D’ALCON- TRES, STUCCHI, TASSONE, NUNZIO FRANCESCO TESTA, TORRISI, TRAVERSA, VELLA, VENTUCCI, VOLONTÈ, ZACCHERA Norme in materia di produzione biologica Presentata il 7 ottobre 2009 ONOREVOLI COLLEGHI ! Il ruolo del- l’agricoltura nella società moderna è sot- toposto a nuove tensioni, a cambiamenti rapidi delle tradizionali funzioni e, con- temporaneamente, a nuove istanze e nuovi bisogni. I comportamenti di consumo ali- mentare stanno cambiando rapidamente sotto la spinta di processi di crescita sostenuti in alcune aree del mondo e in ragione dell’ampliamento dei mercati e della maggiore attenzione ai temi della qualità, intesa quale complesso di carat- teristiche materiali e immateriali che ac- compagnano i prodotti. L’evoluzione degli Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2778—

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLUCCI, CATONE, ANGELI, ARACU, BARANI, BARBA, BARBIERI,BERGAMINI, BERNARDO, BIASOTTI, BONINO, BRIGANDÌ, BUC-CHINO, CASSINELLI, CESARO, CIMADORO, CIRIELLI, DI CAGNOABBRESCIA, DIMA, DIVELLA, RENATO FARINA, FERRARI, ANTO-NINO FOTI, FRANZOSO, FUCCI, GOISIS, GOTTARDO, GRAZIANO,GRIMALDI, HOLZMANN, IAPICCA, JANNONE, LA LOGGIA, LA-MORTE, LEHNER, LISI, LORENZIN, GIULIO MARINI, MAZZOCCHI,MONTAGNOLI, OSVALDO NAPOLI, PAGANO, PELINO, MARIO PEPE(PD), PIANETTA, PORCU, RAZZI, ROSSO, SAMMARCO, SCANDRO-GLIO, SILIQUINI, SOGLIA, SPECIALE, SPOSETTI, STAGNO D’ALCON-TRES, STUCCHI, TASSONE, NUNZIO FRANCESCO TESTA, TORRISI,

TRAVERSA, VELLA, VENTUCCI, VOLONTÈ, ZACCHERA

Norme in materia di produzione biologica

Presentata il 7 ottobre 2009

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il ruolo del-l’agricoltura nella società moderna è sot-toposto a nuove tensioni, a cambiamentirapidi delle tradizionali funzioni e, con-temporaneamente, a nuove istanze e nuovibisogni. I comportamenti di consumo ali-mentare stanno cambiando rapidamente

sotto la spinta di processi di crescitasostenuti in alcune aree del mondo e inragione dell’ampliamento dei mercati edella maggiore attenzione ai temi dellaqualità, intesa quale complesso di carat-teristiche materiali e immateriali che ac-compagnano i prodotti. L’evoluzione degli

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stili di vita e l’affermarsi di nuove sensi-bilità determinano nuove esigenze e nuovedomande da parte di un consumatoresempre più esigente. In questa prospettivasi inserisce la consapevolezza della cre-scente rilevanza che assume l’agricolturabiologica nell’ambito dell’economia ruraleitaliana ed europea. Un settore, quello delbiologico, in crescita con numeri che neconsolidano la leadership europea e mon-diale.

L’espansione del settore, da venti annia questa parte, ha indotto l’Unione euro-pea a rivedere la legislazione quadro inmateria di agricoltura biologica con l’ema-nazione del regolamento (CE) n. 834/2007del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativoalla produzione biologica e all’etichetta-tura dei prodotti biologici e che abroga ilregolamento (CEE) n. 2092/91. A tale re-golamento è seguito il regolamento (CE)n. 889/2008 della Commissione, del 5 set-tembre 2008, recante modalità di applica-zione del regolamento (CE) n. 834/2007del Consiglio relativo alla produzione bio-logica e all’etichettatura dei prodotti bio-logici, per quanto riguarda la produzionebiologica, l’etichettatura e i controlli. Diconseguenza appare opportuna una speci-fica iniziativa legislativa che, applicando ilcitato regolamento (CE) n. 834/2007, ade-gui il quadro normativo nazionale e for-nisca gli strumenti necessari per un ulte-riore processo di sviluppo e qualificazionedella filiera, con particolare riferimento aisettori della zootecnia e dell’ortofrutta checostituiscono gli assi portanti del sistemaagroalimentare biologico. Il testo dellapresente proposta di legge tiene contodelle proposte formulate dalle regioni nelcorso del confronto istituzionale avvenutoin questi anni anche con le organizzazioniprofessionali agricole a vocazione generalee con le associazioni di produttori biolo-gici. La presente proposta di legge disci-plina alcuni aspetti di prioritaria impor-tanza per il settore quali: la previsione deldivieto di impiego di organismi genetica-mente modificati (OGM), in considera-zione della necessità di preservare il com-parto dalle conseguenze negative derivantidall’entrata in vigore del citato regola-

mento (CE) n. 834/2007, che introduce pergli alimenti biologici la medesima soglia dicontaminazione accidentale da OGM at-tualmente prevista per gli alimenti con-venzionali (0,9 per cento); l’adeguamentodel sistema di controllo alle nuove normeintrodotte dal medesimo regolamento (CE)n. 834/2007 e dalle sue disposizioni appli-cative, anche con l’obiettivo di garantirneuna maggiore efficienza; la valorizzazionedei prodotti biologici italiani tramite l’in-troduzione di uno specifico logo; disposi-zioni che garantiscano procedure traspa-renti in materia di importazione dei pro-dotti biologici e un sistema di sanzioni chegarantisca il rigoroso rispetto della legge,al fine di tutelare l’immagine degli ali-menti biologici e preservare la fiducia deiconsumatori che li acquistano.

La presente proposta di legge disci-plina, poi, alcuni aspetti importanti qualila definizione della natura giuridica degliorganismi di controllo e la regolamenta-zione del rapporto tra organismo di con-trollo e impresa soggetta al sistema dicontrollo e certificazione, anche al fine diindividuare le rispettive responsabilità inmerito a eventuali casi di violazione dellenorme relative al metodo di produzionebiologico.

Nel merito, il titolo I, con gli articoli 1,2 e 3, definisce le finalità della legge, lenozioni di produzione biologica e di pro-dotti dell’agricoltura biologica e stabiliscel’esclusione dell’utilizzo di OGM nell’agri-coltura biologica.

Il titolo II definisce il ruolo e l’ambitodelle competenze delle rispettive autoritànazionali e locali e degli organismi disettore. Nello specifico, gli articoli 4 e 5stabiliscono le competenze delle autoritànazionale e territoriali, mentre l’articolo 6prevede la riforma delle competenze, dellacomposizione e del funzionamento delComitato consultivo per l’agricoltura bio-logica.

Il titolo III detta le disposizioni inmateria di organizzazione della produ-zione e del mercato. In particolare, l’ar-ticolo 7 reca la definizione dei distrettibiologici, i quali risultano costituiti dasistemi produttivi locali, anche a carattere

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provinciale e interregionale, istituiti al finedi agevolare e di semplificare l’applica-zione delle norme di certificazione am-bientale e territoriale previste dalla nor-mativa comunitaria e nazionale. L’articolo8 detta i criteri e le modalità per ilriconoscimento delle organizzazioni diproduttori che producono con il metododell’agricoltura biologica ai sensi del de-creto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

Il titolo IV detta le disposizioni inmateria di etichettatura e di logo nazio-nale. A tale fine l’articolo 9 prevedel’esclusività, per i prodotti che rispettino lanormativa comunitaria e nazionale di ri-ferimento, dell’utilizzo del termine « bio-logico » nell’etichettatura al momento dellamessa in vendita dei prodotti, mentrel’articolo 10 istituisce il logo nazionale perle produzioni biologiche.

Il titolo V detta disposizioni in materiadi prodotti fitosanitari e di produzionispecifiche. Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16e 17 regolano le autorizzazioni di prodottifitosanitari, il vino biologico, le produzionianimali, l’acquacoltura biologica, la risto-razione collettiva e le aree pubbliche de-stinate a verde.

Il titolo VI disciplina il sistema diinformazione e di promozione dell’agricol-tura biologica. Nel merito, l’articolo 18conferma le funzioni operative del sistemad’informazione nazionale sull’agricolturabiologica (SINAB). L’articolo 19 prevedel’istituzione, presso il Ministero delle po-litiche agricole alimentari e forestali, di unapposito Fondo per la ricerca nel settoredell’agricoltura biologica destinato al fi-nanziamento di programmi di ricerca nelrispetto degli orientamenti comunitari pergli aiuti di Stato nel settore agricolo.Analogamente, l’articolo 20 prevede l’isti-tuzione, presso il medesimo Ministero, delFondo per lo sviluppo dell’agricoltura bio-logica che, oltre a finanziare il Piano diazione nazionale per l’agricoltura biolo-gica, è destinato al finanziamento di in-terventi volti a promuovere lo sviluppo delsettore.

Il titolo VII detta la disciplina dei sistemidi controllo nell’ambito dell’agricolturabiologica. Il capo I disciplina gli organismi

di controllo e di certificazione. L’articolo 21attribuisce al Ministero delle politiche agri-cole alimentari e forestali la funzione diautorità competente responsabile del si-stema di controllo di cui all’articolo 27 delcitato regolamento (CE) n. 834/2007. L’ar-ticolo 22 istituisce il Comitato di valuta-zione degli organismi di controllo e di cer-tificazione. L’articolo 23 disciplina le mo-dalità per il rilascio alle persone giuridicheinteressate dell’autorizzazione allo svolgi-mento di attività di organismo di controllo edi certificazione e l’articolo 24 istituiscel’elenco nazionale degli organismi di con-trollo e di certificazione.

L’articolo 25 stabilisce le condizioni perle procedure di controllo idonee a garan-tire l’applicazione dei princìpi dell’agricol-tura biologica. L’articolo 26 detta disposi-zioni in merito agli obblighi degli organi-smi di controllo e di certificazione. Il capoII prevede disposizioni per le imprese cheaderiscono al metodo di produzione bio-logico in materia di notifica di inizioattività per gli operatori, di attestato diidoneità, di certificato di conformità, diassoggettamento al sistema di controllo, divariazioni dei dati e delle informazionicontenuti nella notifica di inizio delleattività, nonché di recesso dal sistema dicontrollo e di transito a un altro organi-smo di controllo e di certificazione (arti-coli da 27 a 31).

L’articolo 32 fissa ulteriori obblighi perle imprese, l’articolo 33 prevede alcunedisposizioni applicative, l’articolo 34 pre-vede che le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano istituiscano glielenchi delle imprese che operano nelsettore dell’agricoltura biologica.

Il titolo VIII disciplina le importazionida Paesi terzi di prodotti dell’agricolturabiologica. L’articolo 36 prevede la notificadell’obbligo di inizio attività per gli ope-ratori che intendono svolgere attività diimportazione di prodotti dell’agricolturabiologica provenienti da Paesi terzi. L’ar-ticolo 37 dispone che solo gli operatoriiscritti all’elenco nazionale di cui all’arti-colo 36, comma 3, possono richiederel’importazione da Paesi terzi di prodottibiologici.

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Il titolo IX detta le misure sanziona-torie a carico degli organismi di controlloe di certificazione e degli operatori in casodi violazione delle norme di legge. Nellospecifico, gli articoli 38, 39 e 40, prevedonosanzioni nei casi di non conformità degliorganismi di controllo e di certificazione,di mancato rispetto delle norme procedu-rali, di infrazioni e di irregolarità com-messe dai medesimi organismi. Gli articoli41, 42, 43 e 44 prevedono i casi di ritiroe di sospensione del certificato di confor-mità, nonché di diffida e di richiamo pergli operatori di agricoltura biologica. L’ar-ticolo 45 disciplina la procedura per l’ir-rogazione delle sanzioni.

Il titolo X reca disposizioni finanziarie,finali e transitorie, prevedendo in partico-lare una disposizione per la semplifica-zione amministrativa, che le autorità com-petenti possono adottare nel rispetto dellanormativa comunitaria. L’articolo 50 pre-vede la norma di salvaguardia per lecompetenze delle regioni a statuto specialee delle province autonome di Trento e diBolzano.

Si auspicano un esame e un’approva-zione in tempi rapidi della presente pro-posta di legge allo scopo di valorizzare laleadership europea dell’agricoltura biolo-gica italiana.

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PROPOSTA DI LEGGE__

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge è volta a promuo-vere e a favorire lo sviluppo e la compe-titività della produzione biologica, comedefinita ai sensi dell’articolo 2, comma 1,perseguendo le finalità di concorrere allatutela dell’ambiente e dell’ecosistema, allasalvaguardia della biodiversità e all’infor-mazione e alla salute dei consumatori, nelrispetto dell’ordinamento comunitario edelle competenze delle regioni e delleprovince autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nel rispetto delle finalità di cui alcomma 1 e in conformità alla normativacomunitaria vigente in materia, la presentelegge disciplina:

a) la produzione, la commercializza-zione, l’importazione, l’esportazione, lacertificazione e il controllo dei prodottibiologici, come definiti ai sensi dell’arti-colo 2, comma 2, nonché l’utilizzo deisuddetti prodotti nelle attività di ristora-zione collettiva;

b) l’utilizzo di indicazioni relative allaproduzione biologica nazionale nell’eti-chettatura e nella pubblicità;

c) le azioni per la salvaguardia, lapromozione e lo sviluppo della produ-zione biologica, ivi compresi, la sempli-ficazione amministrativa e il sostegno allaricerca.

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ART. 2.

(Produzione biologica).

1. Ai sensi della presente legge, per« produzione biologica » si intende l’im-piego dei metodi di produzione in con-formità alle norme stabilite dal regola-mento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del28 giugno 2007, di seguito denominato« regolamento », e successive norme diapplicazione, nonché alle norme stabilitedalla presente legge, relative allo svolgi-mento di tutte le fasi della produzione,preparazione e distribuzione di un pro-dotto biologico, come definite dall’articolo2, lettera b), del regolamento, compresi iprodotti dell’acquacoltura, come definitaai sensi dell’articolo 2, lettera g), delregolamento, il vino e la ristorazione.

2. Ai fini della presente legge, per« prodotti dell’agricoltura biologica » o« prodotti biologici » si intendono i pro-dotti che hanno conseguito la certifica-zione di conformità alla disciplina dettatadal regolamento, nonché dalla normativastatale e regionale in materia di produ-zione biologica.

3. Ai fini della presente legge e dell’ap-plicazione del regolamento, il metodo diagricoltura biodinamica che prevede l’usodi preparati biodinamici è equiparato almetodo di agricoltura biologica.

ART. 3.

(Divieto dell’impiego di organismigeneticamente modificati).

1. È vietato l’impiego di organismigeneticamente modificati nonché di orga-nismi da questi ottenuti o derivati.

2. È altresì vietato qualunque riferi-mento o utilizzo del termine « biologico » o« bio » per prodotti accidentalmente con-taminati da organismi geneticamente mo-dificati.

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TITOLO II

AUTORITÀ NAZIONALE E REGIONALI

ART. 4.

(Autorità nazionale).

1. Il Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali, di seguito denomi-nato « Ministero », è l’autorità di indirizzoe coordinamento a livello nazionale delleattività amministrative e tecnico-scientifi-che relative all’applicazione della norma-tiva statale e comunitaria in materia diagricoltura biologica, nonché l’autorità re-sponsabile del sistema di controllo e vigi-lanza, di cui all’articolo 27 del regola-mento. Il Ministero, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzanosono le autorità nazionali competenti perl’applicazione del regolamento.

2. Al Ministero è attribuita la compe-tenza esclusiva in materia di importazionidei prodotti biologici provenienti da Paesiterzi, ai sensi delle disposizioni del rego-lamento, nonché della relativa vigilanza,ferme restando le competenze igienico-sanitarie di controllo sugli alimenti svolteall’importazione dagli uffici periferici delMinistero del lavoro, della salute e dellepolitiche sociali.

3. L’autorità nazionale competente dicui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b),del regolamento (CE) n. 1235/2009 dellaCommissione, dell’8 dicembre 2008, èl’Agenzia delle dogane.

ART. 5.

(Autorità regionali).

1. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano sono autorità di vigi-lanza nei rispettivi territori e partecipano alsistema di controllo e vigilanza disciplinatodalle disposizioni del titolo VII.

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ART. 6.

(Comitato consultivoper la agricoltura biologica).

1. Per agevolare l’esercizio delle fun-zioni di cui al presente titolo secondo iprincìpi di sussidiarietà e di collabora-zione istituzionale tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e diBolzano e per realizzare la concertazionecon le organizzazioni di rappresentanzadelle imprese interessate, nonché per fa-vorire lo sviluppo dell’agricoltura biologicaitaliana e promuovere politiche efficientiper l’innovazione e la competitività delsettore, è istituito presso il Ministero ilComitato consultivo per l’agricoltura bio-logica, di seguito denominato « Comitato ».Al Comitato sono trasferite le risorseumane, finanziarie e strumentali assegnateal Comitato istituito ai sensi dell’articolo 2del decreto legislativo 17 marzo 1995,n. 220, che è soppresso a decorrere dalladata di costituzione del Comitato.

2. Il Comitato ha il compito di espri-mere pareri in merito ai provvedimentinazionali e comunitari concernenti la pro-duzione biologica a livello nazionale ecomunitario e alle questioni concernenti laproduzione biologica di interesse del-l’Unione europea, cui lo Stato italiano èchiamato a fornire il proprio contributo insede comunitaria ai sensi della proceduradi cui all’articolo 37, paragrafo 2, delregolamento. Ai fini dell’adozione dei de-creti previsti dalla presente legge il pareredel Comitato deve essere espresso entro unmese dalla data di trasmissione delloschema di provvedimento. Il Comitato ha,altresì, il compito di proporre gli interventiper l’indirizzo e per l’organizzazione delleattività di promozione dei prodotti biolo-gici, nonché di favorire il coordinamentotra le autorità di cui agli articoli 4 e 5 egli operatori della filiera, in particolarmodo al fine di assicurare la diffusione suimercati di tali prodotti.

3. Anche al fine di assicurare il neces-sario supporto di carattere tecnico-scien-tifico, normativo e informativo per le at-

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tività delle autorità competenti, con de-creto del Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali, di seguito denomi-nato « Ministro », possono essere costituite,all’interno del Comitato e su sua proposta,commissioni tecniche consultive compe-tenti per specifiche materie.

4. Il Comitato è presieduto dal Ministroo, in sua sostituzione, da un suo delegatoo dal competente Sottosegretario di Statoin materia di produzione biologica. Fannoparte del Comitato:

a) un rappresentante del Ministero dilivello dirigenziale generale;

b) tre rappresentanti delle autonomielocali designati dalla Conferenza dei pre-sidenti delle regioni e delle province au-tonome;

c) due rappresentanti delle organiz-zazioni sindacali professionali agricole in-dividuate tra quelle di rilevanza nazionale;

d) un rappresentante delle organiz-zazioni della cooperazione agricola indivi-duate tra quelle di rilevanza nazionale;

e) un rappresentante delle organizza-zioni dell’industria agroalimentare indivi-duate tra quelle di rilevanza nazionale;

f) un rappresentante delle organizza-zioni di rappresentanza degli organismi dicontrollo e di certificazione, autorizzati aisensi dell’articolo 23 e inseriti nell’elenconazionale di cui all’articolo 24, individuatetra quelle di rilevanza nazionale;

g) un rappresentante per ciascunadelle organizzazioni di rappresentanza de-gli operatori del settore a rilevanza nazio-nale che risultano già costituite alla datadi entrata in vigore della presente legge eche hanno presentato apposita richiesta alMinistro;

h) un rappresentante delle organiz-zazioni di rappresentanza dei consumatoriindividuate tra quelle di rilevanza nazio-nale.

5. Il Ministro, con proprio decreto, puòintegrare il Comitato fino a un massimo di

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cinque nuovi membri particolarmentecompetenti nelle discipline concernentil’agricoltura biologica.

6. La partecipazione al Comitato e allecommissioni tecniche istituite ai sensi delcomma 3 non comporta attribuzione dicompensi e non deve determinare nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIADI ORGANIZZAZIONE DELLA

PRODUZIONE E DEL MERCATO

ART. 7.

(Distretti biologici).

1. Ai fini della presente legge, per« distretti biologici » si intendono i sistemiproduttivi locali, anche a carattere inter-provinciale e interregionale, a spiccatavocazione agricola ai sensi dell’articolo 13del decreto legislativo 18 maggio 2001,n. 228, caratterizzati dalla permanenzadell’agricoltura biologica e delle attività adessa connesse nonché le attività miratealla valorizzazione dei prodotti locali pro-venienti dall’agricoltura biologica.

2. I distretti biologici, nel rispetto delledisposizioni di cui al decreto-legge 22novembre 2004, n. 279, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005,n. 5, hanno lo scopo di favorire lo svi-luppo della produzione agricola e zootec-nica biologica e delle filiere collegate e latutela e la preservazione delle pratichecolturali locali e della biodiversità agricola,nonché di agevolare l’applicazione delledisposizioni del regolamento, della pre-sente legge e delle norme di certificazioneambientale e territoriale.

3. Nel caso di aree contigue ai distrettidi cui al comma 1 appartenenti a regionidiverse, le regioni interessate concordanometodi e termini per la gestione del di-stretto interregionale.

4. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, il Ministroadotta, con proprio decreto, d’intesa con la

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Conferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, di seguito deno-minata « Conferenza Stato-regioni », le li-nee guida per l’istituzione dei distrettibiologici.

ART. 8.

(Organizzazioni dei produttori biologici).

1. Le organizzazioni dei produttori bio-logici sono disciplinate ai sensi del decretolegislativo 27 maggio 2005, n. 102, e dellarelativa normativa di attuazione.

2. Ai sensi dell’articolo 4 del decretolegislativo 27 maggio 2005, n. 102, puòessere riconosciuta come organizzazionedei produttori biologici un’organizzazioneche è formata da almeno cinque produt-tori e che registra un fatturato minimocomplessivo annuo di 300.000 euro.

3. Nel caso di un’associazione ricono-sciuta ai sensi dell’articolo 4 del decretolegislativo 27 maggio 2005, n. 102, per ilsettore dell’agricoltura biologica il volumeminimo di produzione di cui all’articolo 3,comma 3, del citato decreto legislativon. 102 del 2005 è calcolato con riferi-mento esclusivo alla produzione agricolabiologica certificata nell’anno di riferi-mento.

TITOLO IV

ETICHETTATURA E LOGO NAZIONALE

ART. 9.

(Etichettatura e pubblicità).

1. L’utilizzo del termine « biologico »,nonché dei rispettivi termini derivati odelle abbreviazioni in uso, impiegati sin-golarmente o combinati con altri, nell’eti-chettatura, nella presentazione e nellapubblicità di prodotti, è consentito esclu-sivamente per i prodotti biologici che ri-

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spettano le disposizioni del regolamento edella presente legge.

2. Ferme restando le disposizioni deldecreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,l’etichettatura di cui all’articolo 2, letterak), del regolamento deve figurare sugliimballaggi e sulle etichette dei prodottibiologici nel momento in cui sono posti invendita, ovvero sui documenti commercialiche accompagnano il prodotto, se si trattadi prodotti sfusi o sigillati in confezioninon destinate al consumatore finale. Per« consumatore finale » si intende il sog-getto definito ai sensi dell’articolo 3,comma 1, lettera a), del codice del con-sumo, di cui al decreto legislativo 6 set-tembre 2005, n. 206, e successive modi-ficazioni.

3. Con decreto del Ministro, da ema-nare, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro tre mesi dalla data di en-trata in vigore della presente legge, sonostabilite le modalità applicative delle di-sposizioni in materia di etichettatura dicui ai commi 1 e 2.

ART. 10.

(Logo nazionale).

1. È istituito il logo nazionale per leproduzioni biologiche.

2. L’utilizzo del logo nazionale di cui alcomma 1 è riservato ai prodotti biologiciper i quali tutte le fasi del processo diproduzione e di trasformazione sono in-teramente realizzate sul territorio nazio-nale, nel rispetto della disciplina dettatadal regolamento e dalla presente legge.

3. Con decreto del Ministro, da emanare,di concerto con il Ministro dello sviluppoeconomico e con il Ministro per le politicheeuropee e d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, sono definitela forma, le caratteristiche tecniche e ladisciplina d’uso del logo nazionale di cui alcomma 1.

4. Salvo che il fatto non costituiscareato, il Ministero commina una sanzione

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amministrativa da 3.000 euro a 20.000euro a chiunque impiega o utilizza il logodi cui al comma 1 o pone in commercioprodotti in violazione delle norme in ma-teria di etichettatura di cui all’articolo 9.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIADI PRODOTTI FITOSANITARI

E DI PRODUZIONI SPECIFICHE

ART. 11.

(Norme di autorizzazione di prodottifitosanitari impiegabili nel metodo

di produzione biologica).

1. Entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente legge il Ministro,d’intesa con la Conferenza Stato-regioni,sentito il Comitato, adotta un decretoavente per oggetto la disciplina dell’im-piego di prodotti fitosanitari autorizzatiper il metodo di produzione biologica sullesementi, sul materiale di moltiplicazionevegetativa e sulle piante, in conformità aiprincìpi e alle norme stabiliti dal regola-mento e alle relative disposizioni applica-tive.

ART. 12.

(Vino biologico).

1. È definito « vino biologico » il vinoprodotto con uve provenienti da vigneticondotti con metodo biologico in confor-mità alle disposizioni del regolamento edella presente legge, nonché ottenuto inconformità al disciplinare di cui all’arti-colo 13.

ART. 13.

(Disciplinare del vino biologico).

1. Con decreto del Ministro, sentiti ilComitato e la Conferenza Stato-regioni,

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entro quattro mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, è adottato undisciplinare relativo al processo di produ-zione e all’etichettatura del vino biologico.

2. L’utilizzo del termine « biologico »,nonché dei termini derivati o similari,nell’etichettatura, nella presentazione enella pubblicità dei vini è consentito esclu-sivamente ai vini prodotti in conformità aldisciplinare di cui al comma 1.

ART. 14.

(Produzioni animali).

1. Entro quattro mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge condecreto del Ministro, d’intesa con la Con-ferenza Stato-regioni e previo parere delComitato, sono adottate le norme di ap-plicazione del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre2008, relative alle produzioni animali.

2. Nelle more dell’emanazione dinorme comunitarie relative alla produ-zione animale, con decreti del Ministro,entro quattro mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, sentito il Co-mitato e acquisito il parere della Confe-renza Stato-regioni sono adottati appositidisciplinari relativi alla produzione ani-male e alla relativa etichettatura e con-trollo.

3. Il decreto del Ministro delle politicheagricole e forestali 4 agosto 2000, pubbli-cato nel supplemento ordinario alla Gaz-zetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000,è abrogato a decorrere dalla data di en-trata in vigore del decreto di cui al comma1 del presente articolo.

ART. 15.

(Acquacoltura biologica).

1. Con decreto del Ministro, entro quat-tro mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, d’intesa con la Con-ferenza Stato-regioni e sentito il Comitato,è adottato un disciplinare in materia di

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produzione, etichettatura e controllo deiprodotti dell’acquacoltura biologica.

2. Il disciplinare di cui al comma 1tiene conto delle norme di produzionecontenute in disciplinari già adottati daassociazioni di produttori biologici.

ART. 16.

(Ristorazione collettiva).

1. Le regioni, ai sensi della legislazionecomunitaria vigente e dell’articolo 59,comma 4, della legge 23 dicembre 1999,n. 488, e successive modificazioni, pro-muovono il consumo di prodotti biologici,l’educazione alimentare e la qualificazionedei servizi di ristorazione collettiva stabi-lendone i requisiti minimi a garanzia delleimprese agricole, fornitrici dei prodottiagricoli biologici, e dei consumatori.

2. Ai fini della presente legge, per« servizi di ristorazione collettiva » si in-tendono i servizi di ristorazione prescola-stica, scolastica, universitaria e ospeda-liera, nonché i servizi di ristorazione dellestrutture residenziali e semiresidenzialiper anziani e per le categorie svantaggiate,gestiti da enti pubblici o da soggetti privatiin regime di convenzione.

3. Le regioni, al fine di favorire ilconsumo di prodotti biologici all’internodei servizi di ristorazione collettiva, pos-sono promuovere la conclusione di accorditra gli enti pubblici titolari dei servizi diristorazione collettiva e gli altri soggettiinteressati, nonché tra i medesimi entipubblici aventi per oggetto le modalitàoperative di promozione del consumo deiprodotti di cui al comma 1.

4. Alla tabella A, parte II, del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, e successive modificazioni, èaggiunto, infine, il seguente numero:

« 41-quinquies) somministrazione dialimenti e di bevande prodotti con ilmetodo dell’agricoltura biologica; presta-zioni di servizi dipendenti da contratti di

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appalto aventi ad oggetto forniture o som-ministrazioni di alimenti e di bevandeprodotti con il metodo dell’agricoltura bio-logica ».

ART. 17.

(Aree pubbliche destinate a verde).

1. Nelle aree di proprietà pubblicadestinate a verde di cui è prevista lafruizione a scopo ricreativo da parte delpubblico, in particolare del pubblico in etàscolare, devono essere adottate tecniche digestione e di manutenzione compatibilicon la produzione biologica, in conformitàa quanto stabilito dal regolamento e dallapresente legge.

TITOLO VI

INFORMAZIONE E PROMOZIONE

ART. 18.

(Sistema d’informazione nazionalesull’agricoltura biologica).

1. Al fine di raccogliere, controllare ediffondere le informazioni rilevanti per ilsettore dell’agricoltura biologica, ivi com-prese le informazioni relative alle inizia-tive adottate dai soggetti pubblici e quellerelative ai risultati della ricerca e dellasperimentazione, presso il Ministero con-tinua a operare il Sistema d’informazionenazionale sull’agricoltura biologica (SI-NAB), che si avvale di un proprio sitointernet.

2. Il SINAB mette a disposizione delleautorità di cui agli articoli 4 e 5 leinformazioni a livello nazionale, regionalee locale sul settore dell’agricoltura biolo-gica, fornisce servizi agli operatori delsettore per lo sviluppo e per la valorizza-zione dell’agricoltura biologica italiana esvolge il ruolo di centro di documenta-zione e di sportello d’informazione per ilpubblico.

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3. Il Comitato è informato ogni sei mesisulle attività del SINAB.

ART. 19.

(Fondo per la ricercanel settore dell’agricoltura biologica).

1. Nello stato di previsione del Mini-stero è istituito il Fondo per la ricerca nelsettore dell’agricoltura biologica.

2. Il Fondo per la ricerca nel settoredell’agricoltura biologica e di qualità di cuiall’articolo 59, comma 2, della legge 23dicembre 1999, n. 488, e successive mo-dificazioni, è soppresso.

3. Al Fondo di cui al comma 1 èattribuita una dotazione di 3 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.Al medesimo Fondo confluiscono lesomme già assegnate al Fondo di cui alcomma 2.

4. Il Fondo di cui al comma 1 puòessere rifinanziato ai sensi della legge 5agosto 1978, n. 468.

5. Il Fondo è destinato al finanzia-mento di programmi di ricerca in materiadi agricoltura biologica, nel rispetto degliorientamenti comunitari per gli aiuti diStato nel settore agricolo. Con decreto delMinistro, da adottare, d’intesa con la Con-ferenza Stato-regioni, entro il 30 marzo diciascun anno, si provvede alla ripartizionedel Fondo tra i programmi di ricerca,presentati da enti pubblici, università, cen-tri di ricerca e soggetti privati, entro il 31gennaio del medesimo anno.

6. I soggetti beneficiari dei finanzia-menti di cui al comma 5, a conclusionedello svolgimento del programma di ri-cerca, trasmettono al Ministero una rela-zione che illustra i risultati conseguiti. Nelcaso in cui il programma di ricerca abbiauna durata superiore a un anno, i mede-simi soggetti provvedono alla trasmissionedi relazioni preliminari sullo stato diavanzamento del programma e sui risul-tati conseguiti entro il 31 gennaio di ognianno successivo a quello di assegnazionedei contributi. Il Ministero, avvalendosi delSINAB, rende pubbliche le relazioni di cui

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al presente comma e individua ogni utileiniziativa per dare attuazione ai risultatidei programmi di ricerca finanziati. Sullabase dei risultati emersi dalle relazionipreliminari di cui al secondo periodo, conil decreto di cui al comma 5 può esseredisposta, ove ne sia fatta richiesta, l’asse-gnazione di ulteriori finanziamenti a unprogramma di ricerca che già ne è statodestinatario.

7. In caso di mancata trasmissionedelle relazioni di cui al comma 6, ilMinistero provvede al recupero dei finan-ziamenti assegnati. Nel caso in cui, in basealle relazioni trasmesse, l’attuazione delprogramma di ricerca risulti carente o irisultati ottenuti irrilevanti, il Ministeropuò disporre il recupero, anche parziale,dei finanziamenti assegnati.

ART. 20.

(Fondo per lo sviluppodell’agricoltura biologica).

1. Nello stato di previsione del Mini-stero è istituito il Fondo per lo sviluppodell’agricoltura biologica.

2. Il Fondo per lo sviluppo dell’agri-coltura biologica e di qualità di cui all’ar-ticolo 59, comma 2-bis, della legge 23dicembre 1999, n. 488, e successive mo-dificazioni, è soppresso.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 con-fluiscono:

a) le risorse già assegnate al Fondo dicui al comma 2;

b) gli stanziamenti relativi alle auto-rizzazioni di spesa di cui all’articolo 1,comma 87, della legge 30 dicembre 2004,n. 311, e di cui all’articolo 1, comma 1085,della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) le risorse di cui all’articolo 1,commi 289 e 290, della legge 27 dicembre2006, n. 296.

4. Al Fondo di cui al comma 1 è altresìattribuita una dotazione di 7 milioni dieuro per l’anno 2009 e di 15 milioni dieuro per l’anno 2010.

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5. Il Fondo di cui al comma 1 puòessere rifinanziato, per uno o più deglianni considerati dal bilancio pluriennale,ai sensi dell’articolo 11, comma 3, letteraf), della legge 5 agosto 1978, n. 468, esuccessive modificazioni.

6. Il Fondo di cui al comma 1, oltre afinanziare il Piano d’azione nazionale perl’agricoltura biologica e i prodotti biologici,è destinato al finanziamento dei seguentiinterventi volti a promuovere lo sviluppodell’agricoltura biologica:

a) contributi a enti e a istituzionipubblici nonché a soggetti privati operantiin regime di convenzione che gestisconoservizi di ristorazione collettiva che utiliz-zano in misura prevalente e, comunque,non inferiore al 50 per cento del valorecomplessivo dei prodotti utilizzati, pro-dotti biologici privilegiandone l’acquisi-zione dal territorio circostante;

b) campagne di educazione scolasticavolte a illustrare le caratteristiche intrin-seche, le specificità e i vantaggi dell’agri-coltura biologica e dei relativi prodotti intermini di qualità, sicurezza degli alimenti,metodi di produzione, aspetti nutrizionalie sanitari, etichettatura, benessere deglianimali e rispetto dell’ambiente;

c) iniziative di comunicazione istitu-zionale, informazione e promozione voltea favorire la commercializzazione e ilconsumo dei prodotti biologici, anche at-traverso il coinvolgimento e la partecipa-zione degli operatori del settore;

d) contributi agli enti locali che adot-tano apposite misure volte ad assicurareche nelle aree di proprietà pubblica de-stinate a verde, di cui è prevista la frui-zione a scopo ricreativo e culturale, nellearee verdi destinate ad attività scolastichee in quelle comunque destinate alla frui-zione da parte dei minori soggetti in etàscolare siano adottate tecniche di gestionee di manutenzione compatibili con il me-todo biologico.

7. Con decreto del Ministro, da adot-tare, sentito il Comitato e d’intesa con laConferenza Stato-regioni, entro il 30

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marzo di ciascun anno, si provvede allaripartizione del Fondo di cui al comma 1tra le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano. Ai fini della ripar-tizione, ciascuna regione e provincia au-tonoma trasmette al Ministero, entro il 31gennaio di ciascun anno, il programmaannuale degli interventi di cui al comma 6che intende realizzare e, a decorrere dalsecondo anno di ripartizione del Fondo,una dettagliata illustrazione degli inter-venti attuati nell’anno precedente. Nellaripartizione del Fondo si tiene conto dellarilevanza e dell’efficacia degli interventiprogrammati e di quelli attuati. La man-cata presentazione del programma an-nuale degli interventi da realizzare ovverodell’illustrazione degli interventi realizzatinell’anno precedente comporta l’esclusionedella regione o della provincia autonomadalla ripartizione del Fondo.

8. Con il decreto di cui al comma 7 unaquota del Fondo, non superiore al 50 percento, può essere annualmente riservataalla realizzazione di iniziative di comuni-cazione istituzionale, informazione e pro-mozione gestite direttamente dal Mini-stero, che abbiano dimensione nazionale oche siano finalizzate alla diffusione neimercati internazionali di prodotti biologicirecanti nell’etichetta il logo nazionale dicui all’articolo 10. Con il medesimo de-creto è definito e approvato il programmaannuale delle iniziative di cui al presentecomma.

TITOLO VII

SISTEMA DI CONTROLLO

CAPO I

ORGANISMI DI CONTROLLOE DI CERTIFICAZIONE

ART. 21.

(Autorità responsabiledei controlli e della vigilanza).

1. Il Ministero è l’autorità competenteresponsabile del sistema di controllo e

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vigilanza, di cui all’articolo 27 del regola-mento.

2. Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4,lettera b), del regolamento, il Ministerodelega i compiti di controllo e di certifi-cazione a uno o più organismi. A tale fineil Ministero autorizza soggetti pubblici osocietà di capitali, aventi sede e operantinel territorio dell’Unione europea, di se-guito denominati « organismi », a svolgereattività di controllo e di certificazionesull’applicazione del metodo di produzionebiologico da parte degli operatori. Gliorganismi sono accreditati, secondo la ver-sione più recente della norma europeaUNI CEI EN 45011 o della guida ISO 65,da un organismo riconosciuto nell’ambitodell’European co-operation for accredita-tion o dell’International accreditation fo-rum.

3. Il Ministero, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano provve-dono, mediante apposite strutture di vigi-lanza, in coordinamento e in collabora-zione tra loro, alla vigilanza sugli organi-smi autorizzati ai sensi del comma 2, inconformità a quanto previsto dall’articolo27 del regolamento e dalla presente legge.

4. Il Ministro, con decreto da adottareentro quattro mesi dalla data in entrata invigore della presente legge, sentito il Co-mitato e d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, definisce le linee guida per l’atti-vità di vigilanza di cui al comma 3 e nedisciplina il coordinamento e l’organizza-zione.

ART. 22.

(Comitato di valutazionedegli organismi di controllo).

1. È istituito presso il Ministero ilComitato di valutazione degli organismi dicontrollo e di valutazione, di seguito de-nominato « Comitato di valutazione », conil compito di esprimere pareri in meritoalla concessione e alla revoca, agli orga-nismi, dell’autorizzazione di cui all’arti-colo 21, comma 2, di seguito denominata« autorizzazione ».

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2. Il Comitato di valutazione è compo-sto da dodici membri, nominati con de-creto del Ministro, di cui tre rappresen-tanti del Ministero, tre rappresentanti,rispettivamente, del Ministero dello svi-luppo economico, del Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare e del Ministero del lavoro, dellasalute e delle politiche sociali, e sei rap-presentanti della Conferenza dei presi-denti delle regioni e delle province auto-nome.

3. I membri del Comitato di valuta-zione non devono trovarsi in posizione diconflitto di interessi con alcuno dei sog-getti iscritti negli elenchi regionali o na-zionali degli operatori biologici, né conalcuna delle strutture, aziende o soggettiprivati con i quali i citati soggetti hannorapporti ai fini dell’esercizio della loroattività.

4. Il presidente e il segretario delComitato di valutazione sono nominati allaprima seduta tra i rappresentanti del Mi-nistero.

5. Il Comitato di valutazione si avvaledi un ufficio di segreteria composto dafunzionari del Ministero, senza nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pub-blica. La partecipazione al Comitato divalutazione non comporta l’attribuzione dicompensi.

6. Il Comitato di valutazione esprime,entro due mesi dalla data di presentazionedell’istanza, pareri obbligatori e vincolantiin merito:

a) al rilascio, al rinnovo e alla revocadell’autorizzazione agli organismi;

b) alle modifiche degli atti e delladocumentazione da presentare per la ri-chiesta di autorizzazione;

c) alle infrazioni e loro relative san-zioni rilevate a carico degli organismi.

7. Il Comitato di valutazione operapresso la struttura funzionale del Mini-stero alla quale sono affidate le compe-tenze di riconoscimento e di vigilanza degliorganismi.

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ART. 23.

(Autorizzazione degli organismi).

1. Al fine di conseguire l’autorizzazionedi cui all’articolo 21, comma 2, gli orga-nismi presentano istanza al Ministero, pre-vio pagamento di un importo determinatocon la procedura di cui al secondo periododel presente comma. Con decreto del Mi-nistro, da emanare, d’intesa con la Con-ferenza Stato-regioni, entro due mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge, è stabilita la documentazione daallegare all’istanza, i requisiti del perso-nale che svolge attività di controllo e divigilanza per conto o alle dipendenze del-l’organismo, il costo della procedura, cheè posto a carico dell’istante nonché quellarelativa al rinnovo dell’autorizzazione, icriteri per la determinazione delle tariffeda praticare alle imprese per i servizi dicontrollo e di certificazione e il loro mas-simo ammontare.

2. Gli organismi sono autorizzati condecreto del Ministro, entro tre mesi dalladata di ricevimento dell’istanza. Il decretodi autorizzazione è pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale.

3. Gli organismi autorizzati possonoesercitare la loro attività su tutto il terri-torio nazionale.

4. Il rilascio dell’autorizzazione com-porta per l’organismo autorizzato anche lafacoltà di esercitare attività istruttoriadelle richieste di autorizzazione all’impor-tazione. L’autorizzazione non è trasferi-bile, è valida per quattro anni ed è rin-novabile.

5. Gli organismi, nonché i loro dipen-denti e collaboratori, sono incaricati di unpubblico servizio ai sensi dell’articolo 358del codice penale.

6. Gli organismi, entro il centottante-simo giorno antecedente la data di sca-denza dell’autorizzazione, presentano alMinistero istanza di rinnovo dell’autoriz-zazione medesima, corredata della docu-mentazione necessaria prevista dal decretodi cui al comma 1. Nella valutazionedell’istanza di rinnovo si tiene conto del-

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l’attività svolta dall’organismo, con parti-colare riferimento alle irregolarità e alleinfrazioni rilevate nel corso dell’attività dicontrollo e di vigilanza. Durante le ope-razioni di verifica previste dal presentecomma l’organismo può continuare a ope-rare.

7. Gli organismi comunicano al Mini-stero, nonché alle regioni e alle provinceautonome di Trento e di Bolzano, lemodifiche relative alla loro struttura, allostatuto, alla documentazione del sistemaqualità e alla procedura di controllo. Lacomunicazione ha luogo entro quindicigiorni dalla data in cui le modifiche sonointervenute. Le modifiche sono corredatedi una relazione motivata, con riferimentoalle esigenze che ne giustificano l’ado-zione.

8. Il Ministero, anche su proposta delleregioni e delle province autonome diTrento e di Bolzano, previo parere delComitato di valutazione, può, entro duemesi dalla data del ricevimento della co-municazione di cui al comma 7, formulareosservazioni assegnando un termine perl’adeguamento.

9. Gli organismi, in caso di scioglimentoo di revoca dell’autorizzazione, trasmet-tono al Ministero la documentazione re-lativa al sistema di controllo e alle pro-cedure di certificazione effettuate.

10. Qualora un organismo cessi dipossedere i requisiti necessari per l’au-torizzazione, il Ministero, sentito il Co-mitato di valutazione o su proposta diuna regione o di una provincia auto-noma, lo diffida a regolarizzare la pro-pria situazione entro il termine stabilitonella medesima diffida, comunque noninferiore a quindici giorni. Se entro iltermine assegnato l’organismo non dimo-stra di aver ottemperato, il Ministro,previo parere del Comitato di valuta-zione, con decreto motivato, dispone larevoca dell’autorizzazione. Il decreto èpubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La re-voca ha effetto dal trentesimo giornosuccessivo alla data della pubblicazione.Entro il medesimo termine gli operatoriche si avvalgono dell’organismo interes-

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sato provvedono alla scelta di un altroorganismo autorizzato dal Ministero.

11. Gli organismi già autorizzati in basealle norme vigenti prima della data dientrata in vigore della presente legge con-tinuano a operare in forza dell’autorizza-zione ricevuta per un periodo non supe-riore a ventiquattro mesi. Almeno sei mesiprima della scadenza di tale termine isuddetti organismi devono presentareistanza di autorizzazione ai sensi diquanto previsto dal presente articolo.

ART. 24.

(Elenco nazionale degli organismi).

1. È istituito presso il Ministero l’elenconazionale degli organismi autorizzati aisensi della presente legge.

2. Con il decreto di autorizzazione dicui all’articolo 23, comma 2, il Ministrodispone l’iscrizione dell’organismo nel-l’elenco di cui al comma 1 del presentearticolo. In caso di revoca dell’autorizza-zione il Ministro dispone la cancellazionedell’organismo dall’elenco. La cancella-zione ha effetto a decorrere dal trentesimogiorno dalla data di pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale.

3. L’elenco nazionale è pubblico.

ART. 25.

(Procedura di controllo).

1. La procedura di controllo di cui alpresente capo è presentata unitamenteall’istanza di autorizzazione, corredatadella documentazione prevista dallanorma europea UNI CEI EN 45011 edall’accreditamento rilasciato da uno degliorganismi. La procedura di controllo deveessere idonea a garantire l’applicazione deiprincìpi della produzione biologica stabilitidal regolamento e dalla presente legge perl’intera durata del processo di produzione,preparazione, importazione e commercia-lizzazione del prodotto.

2. Entro un mese dalla data di pub-blicazione del decreto di autorizzazione di

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cui all’articolo 23, comma 2, l’organismopredispone e trasmette al Ministero, non-ché alle regioni e alle province autonomedi Trento e di Bolzano, il piano annualedei controlli che gli organismi sono tenutia effettuare.

3. Con decreto del Ministro, da adot-tare, sentito il Comitato e d’intesa con laConferenza Stato-regioni, entro tre mesidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono definiti il piano-tipo dicontrollo aziendale e il piano annuale delcontrollo e sono stabilite le relative mo-dalità di presentazione.

4. Il Ministero, anche su proposta delleregioni e delle province autonome diTrento e di Bolzano, può, entro un mesedal ricevimento dei piani annuali di con-trollo di cui al comma 2, formulare os-servazioni assegnando un termine al qualel’organismo è tenuto ad adeguarsi.

5. Gli organismi autorizzati effettuano icontrolli previsti dalla vigente normativacomunitaria secondo il piano annuale dicontrollo di cui al comma 3.

ART. 26.

(Obblighi degli organismi).

1. Gli organismi verificano l’applica-zione, da parte degli operatori che svol-gono la produzione biologica, delle misuredi controllo e precauzionali previste dalregolamento, nonché la corretta applica-zione del metodo biologico, attestando laconformità ai requisiti stabiliti dalla nor-mativa europea e dalla presente legge.

2. Gli organismi autorizzati ai sensidell’articolo 23 e iscritti nell’elenco nazio-nale, nell’esercizio della loro attività:

a) attuano verifiche interne e riesamiperiodici della propria conformità ai cri-teri della norma europea UNI CEI EN45011, conservandone prova documentalee assicurando, sia sul piano organizzativoche nello svolgimento delle proprie atti-vità, il rigoroso rispetto del principio diterzietà, adempiendo ai requisiti stabilitidalla citata norma europea;

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b) consentono ai soggetti competentiall’esercizio delle attività di vigilanza l’ac-cesso ai loro uffici e impianti; comunicanoogni informazione e prestano ogni formadi collaborazione ritenuta utile per losvolgimento delle suddette attività di vigi-lanza;

c) adottano apposite procedure per laselezione, la formazione e l’addestramentodel personale utilizzato e istituiscono unapposito registro con i dati e con leinformazioni aggiornati sulla qualifica-zione e sull’esperienza professionali delpersonale impiegato;

d) forniscono al personale utilizzatoistruzioni documentate e aggiornate suisuoi compiti e responsabilità;

e) mantengono un sistema di regi-strazione e di archiviazione contenentel’iter di ciascuna procedura di certifica-zione, comprese le fasi di sospensione e diritiro dei certificati e delle diciture diconformità, conservando i dati per almenocinque anni;

f) verificano che la documentazionetenuta dalle imprese sia gestita con mo-dalità che escludano la possibilità di mo-dificare i dati o comunque garantiscano lapossibilità di riconoscere le modifiche ef-fettuate;

g) definiscono, con atto scritto, lemodalità con cui si svolge il rapporto conl’impresa oggetto di controllo e di certifi-cazione, stabilendo i reciproci diritti eobblighi, la tipologia dei servizi offerti, letariffe e le penalità in caso di risoluzionedel contratto;

h) accertano eventuali violazionicommesse dagli operatori e applicano lerelative sanzioni, dandone immediata co-municazione al Ministero, nonché alle re-gioni e alle province autonome di Trentoe di Bolzano, nel cui territorio è situata lasede legale dell’impresa nonché alle re-gioni e province autonome nel cui terri-torio sono installate le unità produttivedell’impresa medesima.

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3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gliorganismi trasmettono, anche per via in-formatica, al Ministero, nonché alle re-gioni e alle province autonome di Trentoe di Bolzano, l’elenco di cui all’articolo 34,con l’indicazione degli operatori cui gliorganismi medesimi hanno rilasciato ilcertificato di conformità di cui all’articolo29 e delle categorie di prodotti alle qualiil medesimo certificato si riferisce.L’elenco è altresì inviato alle regioni e alleprovince autonome di Trento e di Bolzanodove è situata la sede legale dell’impresanonché alle regioni e alle province auto-nome nel cui territorio sono installate leunità produttive dell’impresa medesima.Entro il 31 marzo di ogni anno, gli orga-nismi trasmettono al Ministero, nonchéalle competenti regioni e alle provinceautonome di Trento e di Bolzano, unarelazione dettagliata sull’attività esercitata,sui controlli eseguiti, sul personale impie-gato nell’attività ispettiva e sugli eventualiprovvedimenti adottati nell’anno prece-dente.

CAPO II

IMPRESE CHE ADERISCONOAL METODO DI PRODUZIONE

BIOLOGICO

ART. 27.

(Notifica delle imprese).

1. Gli operatori definiti ai sensi dell’ar-ticolo 2, lettera d), del regolamento, diseguito denominati « operatori », sono au-torizzati alla produzione biologica dalleregioni e dalle province autonome diTrento e di Bolzano, previa notifica diinizio delle attività e accertamento deirequisiti effettuato dagli organismi al cuicontrollo gli operatori medesimi sono as-soggettati.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1non può essere concessa agli operatori aiquali è stata applicata in via definitiva lasanzione di cui all’articolo 41.

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ART. 28.

(Attestato di idoneità).

1. L’organismo attesta l’idoneità deglioperatori e invia, entro due mesi dalladata di ricezione della prima notifica,l’attestato di idoneità all’operatore nonché,anche su supporto informatico, alla re-gione o alla provincia autonoma compe-tente per il territorio dove l’impresa ha lapropria sede legale.

2. Gli organismi, all’atto di rilasciarel’attestato di idoneità, verificano che l’im-presa non sia stata oggetto di provvedi-menti di ritiro del certificato di conformitàdi cui all’articolo 29.

ART. 29.

(Certificato di conformità).

1. L’operatore, in applicazione dell’ar-ticolo 27, paragrafo 3, del regolamento, èsottoposto al controllo del rispetto delleregole vigenti in materia di produzionebiologica almeno una volta l’anno.

2. A seguito dell’esito favorevole delprocedimento di controllo, l’organismo ri-lascia il certificato di conformità.

3. Gli organismi pongono in atto lemisure necessarie a garantire la confor-mità dei prodotti biologici ai requisitiprevisti dalla legislazione vigente in tutte lefasi della produzione, lavorazione, trasfor-mazione, distribuzione e commercializza-zione del prodotto, compresi i prodottiimportati da Paesi extracomunitari.

ART. 30.

(Assoggettamento al sistema di controllo).

1. L’assoggettamento degli operatori alsistema di controllo, nonché il periodo diconversione di cui all’articolo 2, lettera h),del regolamento, decorrono dalla datadella trasmissione della notifica all’orga-nismo. Sono esentati dagli obblighi dinotifica e di assoggettamento gli operatori

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imprenditoriali agricoli che vendono diret-tamente i loro prodotti al consumatore oall’utilizzatore finale ai sensi dell’articolo 4del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, e successive modificazioni.

2. Gli operatori, indipendentemente dalnumero e dalle tipologie di attività sotto-poste al sistema di controllo e di certifi-cazione, sono tenuti ad assoggettarsi a ununico organismo.

ART. 31.

(Variazioni, recesso dal sistema di control-lo e di certificazione, transito a un altro

organismo).

1. Gli operatori notificano all’organi-smo al cui controllo sono assoggettati levariazioni dei dati e delle informazionicontenuti nella notifica di inizio delleattività di cui all’articolo 27, comma 1. Lanotifica di variazione deve essere inviataall’organismo entro un mese dalla datadella variazione dei dati o delle informa-zioni di cui al primo periodo.

2. In caso di ricezione di notifiche che,in seguito all’introduzione o all’elimina-zione di un’attività rispetto a quelle pre-cedentemente notificate, comportano spo-stamenti tra categorie di attività di cuiall’articolo 34, in particolare tra produt-tori e preparatori, l’organismo inoltra alleregioni e alle province autonome di Trentoe di Bolzano, nei cui territori è situata lasede legale dell’impresa, l’apposita dichia-razione di conformità, entro quattro mesidalla data dell’avvenuta ricezione dellanotifica di variazione.

3. Nel caso di cambiamento del titolaredi un’impresa già iscritta nell’elenco di cuiall’articolo 34, si procede come nei casi diprima iscrizione all’elenco medesimo.Sono fatti salvi i diritti acquisiti.

4. Ogni operatore ha facoltà di recederedal sistema di controllo e di certificazionee dall’iscrizione nell’elenco di cui all’arti-colo 34, comunicandolo per iscritto siaall’organismo che alla regione o alla pro-vincia autonoma nel cui territorio è situatala sede legale dell’impresa, ai fini della

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cancellazione dell’impresa medesima dalcitato elenco.

5. Ogni operatore ha facoltà di sceglierel’organismo al cui controllo assoggettarsi.In caso di variazione della scelta, chel’operatore è tenuto a comunicare con lemodalità stabilite dal decreto di cui all’ar-ticolo 33, l’operatore conserva, senza so-luzione di continuità, il diritto agli aiuticomunitari previsti dal piano di svilupporurale ai sensi del regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005.

6. L’organismo subentrante, al fine digarantire la continuità del sistema, è te-nuto ad acquisire dall’organismo al cuicontrollo l’operatore era precedentementeassoggettato le informazioni necessarie ein particolare:

a) gli elementi identificativi dell’ope-ratore e delle strutture aziendali già sot-toposte all’attività di controllo e di certi-ficazione;

b) la data di ingresso nel sistema dicontrollo e di certificazione;

c) lo stato di conversione delle su-perfici sottoposte a controllo;

d) le eventuali sanzioni comminateall’operatore;

e) le notizie documentate di sospettanon conformità alle norme vigenti in ma-teria di produzione biologica in conse-guenza delle quali erano già state pro-grammate verifiche da parte dell’opera-tore.

7. L’utilizzazione di etichette già auto-rizzate nonché la gestione di eventualiscorte di magazzino costituiscono oggettodi specifici protocolli d’intesa tra l’opera-tore, l’organismo al cui controllo l’opera-tore era precedentemente assoggettato el’organismo subentrante.

ART. 32.

(Ulteriori obblighi delle imprese).

1. Gli operatori documentano la loroattività mediante registrazioni obbligatorie

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e non modificabili al fine di consentirel’efficace svolgimento dell’attività di con-trollo e di certificazione. Essi sono altresìtenuti a redigere annualmente i pro-grammi annuali di produzione relativi al-l’esercizio successivo e a trasmetterli al-l’organismo secondo le modalità e i tempistabiliti dal decreto di cui all’articolo 33.

2. In caso di morosità nel pagamentodella tassa prevista dall’articolo 28, para-grafo 4, del regolamento, la riammissionea controllo dell’operatore, senza soluzionedi continuità, può avvenire in seguito averifica, da parte dell’organismo, dellacontinuità della produzione biologica non-ché dell’affidabilità e della sicurezza delsistema di controllo e di certificazione.

ART. 33.

(Disposizioni applicative).

1. Al fine di ridurre gli oneri burocra-tici per gli operatori, in base al principiodella semplificazione amministrativa, condecreto del Ministro, da emanare entro tremesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, d’intesa con la ConferenzaStato-regioni, sentito il Comitato, sonodefiniti i contenuti della notifica di cuiall’articolo 27, dell’attestato di idoneità dicui all’articolo 28, del certificato di con-formità di cui all’articolo 29 e dei pro-grammi annuali di produzione di cui al-l’articolo 32, comma 1. Il medesimo de-creto definisce, altresì, i contenuti delledichiarazioni, delle relazioni tecniche e deicontrolli previsti dal regolamento, nonchéle modalità e i tempi di gestione deglielenchi di cui all’articolo 34.

ART. 34.

(Elenchi delle imprese).

1. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano istituiscono e gesti-scono, rispettivamente, gli elenchi regionalie provinciali degli operatori, suddivisi se-condo categorie di attività. Sono iscritti neisuddetti elenchi gli operatori ai quali un

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organismo ha rilasciato un attestato diidoneità ai sensi dell’articolo 28.

2. L’iscrizione a uno degli elenchi di cuial comma 1 comporta il riconoscimentodella qualifica di impresa che opera nelrispetto delle regole della produzione bio-logica, valida anche ai fini dell’accesso alleagevolazioni e alle provvidenze pubbliche.

3. A fini informativi è istituito presso ilMinistero l’elenco nazionale degli opera-tori che aderiscono alla produzione bio-logica, costituito dagli operatori iscrittinegli elenchi di cui al comma 1. A tale finele regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano trasmettono al Mini-stero gli aggiornamenti dei rispettivi elen-chi.

4. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 3sono pubblici.

ART. 35.

(Comunicazione telematica).

1. Le informazioni di cui agli articoli23, 26, 27, 28 e 29 sono trasmesse alleautorità di cui agli articoli 4 e 5 anchemediante comunicazioni telematiche.

2. Le informazioni di cui all’articolo 30,aventi certezza e univocità riguardo allapropria fonte, possono essere inviate alleautorità di cui agli articoli 4 e 5 tramitecomunicazioni telematiche.

TITOLO VIII

IMPORTAZIONI

ART. 36.

(Importatori).

1. Gli operatori che intendono svolgereattività di importazione di prodotti biolo-gici provenienti da Paesi terzi, ai sensi delregolamento, notificano al Ministero l’ini-zio della propria attività.

2. La notifica di cui al comma 1 ètrasmessa a cura dell’operatore all’organi-

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smo cui l’operatore medesimo presentadichiarazione di assoggettamento.

3. Il Ministero istituisce e gestiscel’elenco nazionale degli importatori di pro-dotti biologici provenienti da Paesi terzi.Sono iscritti nell’elenco gli importatori chehanno effettuato la notifica di cui alcomma 1 e che, in conformità a quantoprevisto dall’articolo 37, sono stati rico-nosciuti idonei da un organismo. L’orga-nismo invia l’attestato di idoneità, anchesu supporto informatico, al Ministero, en-tro quindici giorni dal suo rilascio.

4. L’elenco di cui al comma 3 è pub-blico.

ART. 37.

(Importazione di prodottidi agricoltura biologica).

1. Possono richiedere l’importazionedei prodotti biologici provenienti da Paesiterzi, gli operatori che sono iscritti nel-l’elenco nazionale di cui all’articolo 36,comma 3.

2. La domanda di autorizzazione al-l’importazione di prodotti biologici prove-nienti da Paesi terzi è istruita dall’orga-nismo prescelto sul territorio nazionale.

TITOLO IX

SANZIONI

CAPO I

SANZIONI A CARICODEGLI ORGANISMI

ART. 38.

(Infrazioni commesse dagli organismi).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, leinfrazioni commesse dagli organismi inviolazione della disciplina prevista dal re-golamento, dalla presente legge e dai re-lativi provvedimenti di attuazione sono

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punite con le sanzioni di cui al presentearticolo.

2. Si applicano la sanzione della revocadell’autorizzazione e la sanzione ammini-strativa pecuniaria da un minimo di10.000 euro a un massimo di 30.000 europer infrazioni consistenti nell’esercizio diattività e nello svolgimento di servizi, an-che da parte del personale dipendente,diversi da quelli che la legislazione vigenteattribuisce istituzionalmente agli organi-smi.

3. Si applicano la sanzione amministra-tiva pecuniaria da un minimo di 5.000euro a un massimo di 15.000 euro e lasanzione accessoria della revoca dell’auto-rizzazione per infrazioni consistenti in:

a) rilascio di attestazioni o di certi-ficazioni in situazioni di non conformitàalla legislazione vigente in materia di pro-duzione biologica;

b) mancato svolgimento delle attivitàe violazione della procedura di controllo odel piano annuale di controllo che hannoinficiato o fatto venire meno l’affidabilitàcomplessiva del processo di produzione odel sistema di controllo sul metodo diproduzione;

c) mancato adeguamento della strut-tura o della procedura di controllo alleprescrizioni normative vigenti o a quellericevute dalle autorità competenti;

d) mancato divieto di commercializ-zazione dei prodotti nelle cui etichettaturae pubblicità si fa riferimento al metodo diproduzione biologico, nei casi in cui iprodotti non risultano conformi a quantoprevisto dal regolamento e dalla presentelegge;

e) mancata segnalazione all’autoritàcompetente della sospensione o del ritirodella certificazione di conformità.

4. Si applicano la sanzione amministra-tiva pecuniaria da un minimo di 5.000euro a un massimo di 15.000 euro e lasanzione accessoria della sospensione del-l’autorizzazione di cui all’articolo 21,

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comma 2, fino a un massimo di due anni,per infrazioni consistenti in:

a) mancata rilevazione dell’impiego disostanze non ammesse o della violazionedelle condizioni d’uso;

b) omissione nell’accertamento del-l’effettivo stato aziendale in relazione alrispetto dell’obbligo di separazione delleunità produttive rispondenti alla produ-zione biologica dalle unità produttive con-venzionali, nonché ai rischi di contamina-zione con sostanze non ammesse dalledisposizioni vigenti in materia di produ-zione biologica;

c) mancata rilevazione dell’assenzadella documentazione di conformità dellematerie prime utilizzate presso l’operatoree di un adeguato sistema di registrazioneche hanno invalidato o compromesso l’af-fidabilità complessiva del processo di pro-duzione.

5. Si applica la sanzione amministrativapecuniaria da un minimo di 3.000 euro aun massimo di 9.000 euro per infrazioniconsistenti in:

a) mancata rilevazione dell’etichetta-tura dei prodotti con diciture non auto-rizzate;

b) mancata attuazione delle verificheispettive interne e dei riesami periodici sulproprio sistema qualità ai sensi dellanorma UNI CEI EN 45011.

6. Si applica la sanzione amministrativapecuniaria da un minimo di 1.500 euro aun massimo di 4.500 euro per infrazioniconsistenti in:

a) mancata rilevazione della presenzadi mezzi tecnici non ammessi in unitàproduttive condotte con metodo biologico;

b) mancata rilevazione di scostamentisignificativi rispetto al programma an-nuale di produzione;

c) mancato invio della documenta-zione, delle informazioni o degli elenchiprevisti dalla competente autorità nazio-nale o territoriale;

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d) mancato aggiornamento o carenzenella tenuta dell’elenco degli operatori au-torizzati.

7. Si applica la sanzione amministrativapecuniaria da un minimo di 1.000 euro aun massimo di 3.000 euro per infrazioniconsistenti in:

a) mancata richiesta del prescrittoparere della competente autorità territo-riale in merito alla riduzione del periododi conversione;

b) mancata rilevazione dell’impiegodi sementi e di materiale di riproduzionevegetativa non conformi alle normativevigenti.

8. In caso di reiterazione da parte di unmedesimo organismo di tre infrazioni dicui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolonell’arco temporale di un anno si applicala sospensione dell’autorizzazione di cuiall’articolo 21, comma 2.

ART. 39.

(Irregolarità commesse dagli organismi).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, leirregolarità commesse dagli organismi inviolazione della disciplina prevista dal re-golamento, dalla presente legge e dai re-lativi provvedimenti di attuazione sonopunite con le sanzioni amministrative pe-cuniarie di cui al presente articolo.

2. Si applica la sanzione amministrativapecuniaria da un minimo di 1.000 euro aun massimo di 3.600 euro per le irrego-larità consistenti in:

a) omissioni nell’avvio di azioni cor-rettive nei confronti degli operatori a se-guito dei rilievi evidenziati dal tecnicoispettore nel corso dell’attività ispettiva;

b) omissioni, carenze o comporta-menti non conformi alla disciplina di cuial comma 1 nell’applicazione della proce-dura di controllo nonché mancato rispettodel piano di controllo annuale, anche inrelazione alle osservazioni trasmesse dalle

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competenti autorità nazionali e territo-riali;

c) omissioni e carenze nell’informa-zione agli operatori sugli obblighi e sullecondizioni relative alla normativa vigente eal rapporto contrattuale con il medesimoorganismo.

3. Si applica la sanzione amministrativapecuniaria da un minimo di 500 euro a unmassimo di 1.800 euro per le irregolaritàconsistenti in:

a) omissioni nella rilevazione di er-rori o di incompletezze nelle etichette onei documenti di accompagnamento deiprodotti;

b) omissioni o carenze nell’effettua-zione o nella consegna all’impresa delladocumentazione relativa all’attività di con-trollo esercitata;

c) omissioni nella rilevazione di er-rori o di omissioni da parte dell’operatorenella compilazione, nell’invio e nella con-servazione dei documenti aziendali.

ART. 40.

(Irrogazione delle sanzionia carico degli organismi).

1. Il Ministro individua, nell’ambito delMinistero, l’ufficio preposto all’accerta-mento e all’applicazione agli organismidelle sanzioni di cui al presente capo.

2. L’ufficio di cui al comma 1, avutonotizia di infrazioni o di irregolarità com-messe da un organismo, dispone l’aperturadi un procedimento istruttorio a caricodell’organismo medesimo e procede tem-pestivamente all’acquisizione degli atti.

3. Salvo casi di assoluta ed eccezionalenecessità e al solo fine di preservare lagenuinità e l’attendibilità della prova, l’uf-ficio non può compiere alcun atto istrut-torio senza la preventiva notifica all’orga-nismo. L’organismo deve presenziare adogni atto istruttorio e ha facoltà di depo-sitare atti e documenti, nonché di presen-

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tare memorie in qualunque fase del-l’istruttoria.

4. Compiuta l’istruttoria, l’ufficio tra-smette l’atto conclusivo del procedimentoal Ministro e, nelle ipotesi di infrazione, alComitato di valutazione per i provvedi-menti di competenza.

5. La fase istruttoria di cui al comma2 deve concludersi entro tre mesi dalladata del ricevimento della notizia di nonconformità e dell’apertura del procedi-mento. Il parere del Comitato di valuta-zione, se previsto, deve essere adottato neltermine di due mesi dalla data di trasmis-sione degli atti.

6. Il Ministro, acquisiti gli atti e ilparere del Comitato di valutazione, noti-fica all’organismo le risultanze istruttorieemerse e il parere acquisito e fissa, a penadi improcedibilità, un termine non infe-riore a trenta giorni entro il quale l’orga-nismo può depositare controdeduzioni eulteriore documentazione.

7. Il Ministro, con decreto motivato daadottare entro trenta giorni dal termine dicui al comma 6, irroga le sanzioni.

CAPO II

SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESECHE ADOTTANO IL METODO DI PRO-

DUZIONE BIOLOGICA

ART. 41.

(Ritiro del certificato di conformità).

1. L’organismo dispone il ritiro delcertificato di conformità e il divieto perl’impresa di commercializzare prodottinelle cui etichettatura e pubblicità è fattoriferimento al metodo di produzione bio-logica in caso di infrazioni consistenti in:

a) manomissione o falsificazione didocumenti o false comunicazioni all’orga-nismo;

b) impedimento all’organizzazionedell’accesso alle strutture aziendali, alla do-cumentazione e alle registrazioni aziendali;

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c) mancato adeguamento ai requisitiigienico-sanitari previsti dalla normativavigente e necessari allo svolgimento delleattività aziendali;

d) consapevole utilizzo di organismigeneticamente modificati, di prodotti che licontengono o che ne sono derivati;

e) impiego di sostanze e di mezzitecnici non consentiti;

f) utilizzo fraudolento del certificatodi conformità rilasciato dall’organismo,delle etichette o dei documenti accompa-gnatori dei prodotti autorizzati dal mede-simo organismo, nonché del marchio o deiriferimenti del medesimo organismo;

g) mancato rispetto della sospensionedel certificato di conformità disposta aisensi dell’articolo 42.

2. Gli organismi comunicano tempesti-vamente al Ministero, alle regioni e alleprovince autonome di Trento e di Bolzanocompetenti per territorio i provvedimentidi ritiro del certificato di conformità di cuial presente articolo. Presso il Ministero èistituito un elenco delle imprese alle qualiè stato ritirato il certificato di conformità.

ART. 42.

(Sospensione del certificato di conformità).

1. L’organismo dispone la sospensionedel certificato di conformità e il divietoper l’impresa di commercializzare prodottinelle cui etichettatura e pubblicità è fattoriferimento al metodo di produzione bio-logica per un periodo compreso da unminimo di sei mesi a un massimo di treanni in caso di infrazioni consistenti in:

a) mancata spedizione della notificaall’autorità competente;

b) assenza delle procedure prescrittedal sistema di autocontrollo Hazard Analj-sis and Critical Control Points (HACCP);

c) mancata trasmissione dei docu-menti o dei dati a seguito di richiesta

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dell’organismo e successivi solleciti docu-mentati;

d) mancata o parziale adozione daparte dell’operatore degli adempimentiprescritti dall’organismo;

e) presenza di varietà parallele senzapiano di conversione e senza utilizzo dipiantine orticole convenzionali;

f) impossibilità di identificazione deiprodotti o degli imballaggi;

g) impossibilità di identificazione de-gli animali, mancato rispetto dell’età mi-nima di macellazione, utilizzo di alimentinon autorizzati dalla normativa vigente,impiego di sostanze non ammesse nellaproduzione zootecnica, ricorso a pratichedi profilassi o a terapie in zootecnia nonconformi alle disposizioni vigenti in ma-teria di produzione biologica;

h) mancato rispetto dei tempi diconversione;

i) mancata separazione da produzioninon certificabili;

l) utilizzo di ingredienti e di ausiliaridi fabbricazione non ammessi;

m) impossibilità di identificazione edi rintracciabilità dei prodotti nelle fasi distoccaggio e di preparazione;

n) importazione di prodotti in as-senza di notifica al Ministero o di auto-rizzazione del medesimo Ministero;

o) non rispondenza dei prodotti im-portati con l’autorizzazione all’importa-zione;

p) presenza, nei prodotti ottenuti dal-l’operatore e nei mezzi tecnici dallo stessoutilizzati, di residui di sostanze non am-messe;

q) utilizzo di etichette o di documen-tazione accompagnatoria dei prodottisenza autorizzazione da parte dell’organi-smo;

r) mancato rispetto di una diffida daparte dell’organismo;

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s) recidiva dopo due diffide o dopouna diffida per il medesimo tipo di irre-golarità.

2. Il provvedimento di cui al comma 1può essere applicato, qualora ne ricorranole condizioni, limitatamente ad una o piùaree produttive dello stesso operatore.

3. Gli organismi comunicano tempesti-vamente al Ministero, alle regioni e alleprovince autonome di Trento e di Bolzanoi provvedimenti di sospensione del certi-ficato di conformità di cui al presentearticolo.

ART. 43.

(Diffida).

1. L’organismo, qualora accerti le irre-golarità di cui al comma 2, diffida con attoscritto l’impresa a sanarle assegnando untermine perentorio.

2. La diffida di cui al comma 1 siapplica nel caso in cui sono accertate leseguenti irregolarità:

a) mancata compilazione o aggiorna-mento delle registrazioni aziendali o deglialtri documenti obbligatori;

b) errori nella classificazione del pro-dotto sui documenti accompagnatori;

c) incompleta trasmissione, da partedell’impresa, dei documenti richiesti dal-l’organismo;

d) assenza del piano di gestione del-l’allevamento e del piano di utilizzo delledeiezioni zootecniche;

e) mancata richiesta ai fornitori deidocumenti accompagnatori dei prodotti;

f) presenza di etichette o di docu-menti accompagnatori non corrispondential prodotto;

g) mancata attuazione del piano diconversione;

h) mancato rispetto delle condizioniper l’uso di un mezzo tecnico;

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i) utilizzo di materiale di riprodu-zione convenzionale in assenza dell’auto-rizzazione di cui all’articolo 27, comma 1;

l) origine degli animali o delle apinon conforme all’autorizzazione di cuiall’articolo 27, comma 1;

m) non corretta separazione dei pro-dotti durante le fasi di stoccaggio;

n) mancata attuazione del piano diadeguamento per le strutture non con-formi;

o) mancata attuazione della praticadel pascolo alle condizioni previste dallaproduzione biologica;

p) uso di prodotti o di tecniche didisinfezione e di disinfestazione dei localie delle attrezzature che possono contami-nare il prodotto biologico;

q) assenza dell’originale del certifi-cato di conformità; assenza dell’estrattodel certificato di controllo, vidimato dalladogana, per i prodotti importati;

r) utilizzo di prodotti diversi da quelliindicati nelle comunicazioni all’organismopurché consentiti dalla produzione biolo-gica;

s) etichetta configurata in modo dif-forme dalla forma autorizzata dall’orga-nismo, con variazioni sostanziali di con-tenuto;

t) produzione di etichette o di docu-mentazione accompagnatoria dei prodottisenza autorizzazione da parte dell’organi-smo;

u) recidiva dopo tre richiami o dopodue richiami relativi al medesimo tipo diirregolarità.

3. Gli organismi trasmettono tempesti-vamente copia delle diffide di cui al pre-sente articolo alla regione o alla provinciaautonoma competente per territorio.

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ART. 44.

(Richiamo).

1. L’organismo emette per scritto unrichiamo nei confronti dell’operatore nelcaso in cui accerta le seguenti irregolarità:

a) errori od omissioni nella compila-zione della notifica e della notifica divariazione nonché dei programmi di pro-duzione;

b) ritardo nella spedizione delle no-tifiche, dei piani di produzione e di altridocumenti obbligatori;

c) mancata registrazione delle produ-zioni da raccolta separata o di scarti diproduzione o di produzioni declassate;

d) errori od omissioni nella compi-lazione ovvero mancato aggiornamentodelle registrazioni aziendali e di altri do-cumenti obbligatori e non corretta archi-viazione dei documenti aziendali;

e) errata o mancata indicazione deiriferimenti al certificato di conformità delprodotto nei documenti accompagnatori;

f) mancata richiesta delle deroghepreviste dalla normativa vigente;

g) mancata evidenza della gestione diun reclamo da parte dei clienti;

h) mancanze o ritardi nella richiestadella documentazione di conformità deiprodotti ai fornitori;

i) mancata o parziale adozione daparte dell’operatore degli adempimentiprescritti dall’organismo;

l) non corretta separazione dei mezzitecnici nei magazzini in aziende miste epresenza non autorizzata di mezzi tecnicinon ammessi in un’azienda completa-mente convertita;

m) superamento dei limiti consentitinell’utilizzo del rame per la difesa dellecolture;

n) inadeguata identificazione dei pro-dotti e degli imballaggi;

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o) mancato rispetto del carico mas-simo di animali per unità di superficie,mancato rispetto delle superfici minimeper animale nei casi non previsti in derogao con deroga negata, presenza di edificizootecnici, pavimentazione o lettiera distabulazione divenuti inadeguati, inade-guata identificazione degli animali, insuf-ficienti condizioni di benessere degli ani-mali, mancato rispetto del piano di uti-lizzo delle deiezioni zootecniche, mancatoaggiornamento della scheda informativasulla razione alimentare;

p) confezionamento del prodotto bio-logico non conforme alle disposizioni vi-genti in materia e all’autorizzazione di cuiall’articolo 27, comma 1;

q) inadeguata identificazione o ina-deguata separazione del prodotto nelle fasidi stoccaggio e di produzione;

r) mancato rispetto delle modalità ditenuta dei documenti relativi all’importa-zione di prodotti biologici indicate nell’au-torizzazione di cui all’articolo 27, comma 1;

s) utilizzo erroneo delle etichette au-torizzate dall’organismo, del marchio e deiriferimenti dell’organismo, nonché del cer-tificato di conformità rilasciato dal mede-simo organismo.

2. Gli organismi trasmettono tempesti-vamente copia dei richiami di cui alcomma 1 alla regione o alla provinciaautonoma competente per territorio.

ART. 45.

(Procedura per l’irrogazione delle sanzioni).

1. L’organismo, qualora ritenga di do-ver irrogare uno dei provvedimenti san-zionatori di cui al presente capo nei con-fronti di un operatore assoggettato al suocontrollo, dispone l’apertura di un proce-dimento istruttorio a carico dell’operatoremedesimo e procede tempestivamente al-l’acquisizione degli atti.

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2. Salvo casi di assoluta ed eccezionalenecessità e al solo fine di preservare lagenuinità e l’attendibilità della prova, l’or-ganismo non può compiere alcun attoistruttorio senza la preventiva notifica al-l’operatore. L’operatore deve presenziaread ogni atto istruttorio e ha facoltà didepositare atti e documenti, nonché dipresentare memorie in qualunque fase delprocedimento.

3. Compiuta l’istruttoria, l’organismocomunica per iscritto all’operatore il prov-vedimento sanzionatorio adottato.

4. La fase istruttoria di cui al comma2 deve concludersi entro il termine dinovanta giorni dalla data di rilevazionedella non conformità e di apertura delprocedimento. L’irrogazione della san-zione è sospesa, a pena di improcedibilità,per trenta giorni durante i quali l’opera-tore può depositare controdeduzioni e ul-teriore documentazione.

5. L’organismo, con comunicazione mo-tivata da adottare entro trenta giorni dalladata di scadenza del termine di cui alsecondo periodo del comma 4, irroga lesanzioni.

CAPO III

USO FRAUDOLENTO DELLE INDICA-ZIONI DEL METODO BIOLOGICO

ART. 46.

(Uso indebito).

1. Salvo che il fatto costituisca reato,chiunque impiega o pone in commercioprodotti recanti indebitamente indicazionirelative alla produzione biologica è sog-getto alla sanzione amministrativa pecu-niaria da un minimo di 3.000 euro a unmassimo di 20.000 euro.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 siapplica la sanzione accessoria della pub-blicazione del provvedimento di applica-zione della sanzione.

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TITOLO X

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALIE TRANSITORIE

ART. 47.

(Semplificazione).

1. I decreti di attuazione della presentelegge si attengono al principio di sempli-ficazione delle procedure nel rispetto delledisposizioni comunitarie vigenti in mate-ria, con particolare riguardo alle disposi-zioni in materia di distretti biologici.

2. Le autorità competenti di cui all’ar-ticolo 4 possono adottare specifiche mi-sure di semplificazione amministrativa eorganizzativa relativamente agli obblighiderivanti dalla normativa europea, nazio-nale, regionale e provinciale, con partico-lare riguardo agli obblighi relativi alleimprese.

ART. 48.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall’attuazionedella presente legge, pari a 10 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e2011, si provvede mediante corrispondenteriduzione del fondo speciale di parte cor-rente dello stanziamento iscritto, ai finidel bilancio triennale 2009-2011, nell’am-bito del programma « Fondi di riserva especiali » della missione « Fondi da ripar-tire » dello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze perl’anno 2009, allo scopo parzialmente uti-lizzando l’accantonamento relativo al me-desimo Ministero.

2. Per gli anni successivi al 2011, l’im-porto da iscrivere in bilancio è stabilitocon la legge finanziaria.

ART. 49.

(Abrogazioni e disposizioni transitorie).

1. Fatto salvo quanto previsto dalcomma 2 del presente articolo, il decreto

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legislativo 17 marzo 1995, n. 220, è abro-gato.

2. Fino all’adozione dei decreti previstidagli articoli 9, comma 3, 13, comma 1, 14,commi 1 e 2, 21, comma 4, 22, comma 2,23, commi 1 e 2, 25, comma 3, e 33,continuano ad applicarsi le disposizionivigenti in materia prima della data dientrata in vigore della presente legge.

3. I commi 2, 2-bis e 2-ter dell’articolo59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, esuccessive modificazioni, sono abrogati.

4. Il Comitato consultivo per l’agricol-tura biologica ed eco-compatibile è sop-presso.

ART. 50.

(Norma di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge siapplicano alle regioni a statuto speciale ealle province autonome di Trento e diBolzano nel rispetto e nei limiti dei ri-spettivi statuti speciali di autonomia edelle relative norme di attuazione.

€ 1,02 *16PDL0031330**16PDL0031330*

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