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Percorso  C Il sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari 1 La famiglia legittima e la famiglia di fatto Il fondamento della famiglia è costituito dal matrimonio, ossia dall’unione stabile di un uomo e di una donna che decidono liberamente di convivere come marito e moglie. Il matrimonio può essere definito come il negozio giuridico solenne, regolato da appo- site norme che ne fissano forma e contenuti, con il quale un uomo e una donna formano una famiglia, costituendo tra loro un vincolo di fedeltà, assistenza, collaborazione e co- abitazione. In Italia, fino al 1929, da un lato lo Stato non riconosceva alcun effetto giuridico al ma- trimonio religioso, dall’altro la Chiesa cattolica disconosceva qualsiasi matrimonio non celebrato secondo il proprio ordinamento giuridico. Ne conseguiva la necessità della dop- pia celebrazione per coloro che intendevano risultare sposi sia agli effetti della legge civile, sia agli effetti del diritto canonico. Con il Concordato stipulato fra lo Stato italiano e la Santa Sede l’11 febbraio 1929, con- fermato dal Concordato del 18 febbraio 1984, sono stati attribuiti effetti civili al matri- monio religioso, lasciando naturalmente in vigore il matrimonio civile per chi non vuole sposarsi con il rito religioso. Possiamo perciò distinguere nel nostro ordinamento due forme di matrimonio: il matrimonio civile, regolato dal codice civile e celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile (Sindaco o suo delegato), predisposto per coloro che non professano la religione cattolica; il matrimonio concordatario, celebrato in conformità alle norme del diritto canonico e con l’osservanza di alcune formalità prescritte dal Concordato, davanti ad un ministro del culto cattolico, per coloro che dichiarano di professare la religione cattolica. Il matrimonio concordatario è produttivo di effetti civili se viene trascritto dall’ufficiale dello stato civile nei registri dello stato civile. A tal fine, il parroco ha l’obbligo di leggere agli sposi gli artt. 143, 144 e 147 del codice civile, che fissano i diritti e i doveri dei coniugi, ma soprattutto ha l’obbligo di compilare l’atto di matrimonio, con- trofirmato dai due testimoni, e di trasmetterlo entro cinque giorni al comune di resi- denza degli sposi affinché venga trascritto nel registro dei matrimonio. Oltre alla famiglia legittima fondata sul matrimonio esiste la famiglia naturale o di fat- to costituita da persone di sesso diverso che convivono come se fossero marito e moglie (more uxorio). La rilevanza giuridica della famiglia di fatto, tuttavia, è discussa così come si discute della opportunità di introdurre delle norme per disciplinarla. A tale riguardo vanno considerati tre aspetti: a) i rapporti tra i conviventi di fatto: hanno, nel nostro ordinamento, poca rilevanza. In- fatti, tra i conviventi di fatto non vi sono diritti e doveri reciproci alla coabitazione, all’assistenza morale e materiale, alla fedeltà, così come tra i coniugi: piuttosto, la reciproca assistenza materiale è considerata adempimento di un’obbligazione natura- le e la collaborazione lavorativa (se non presenta le caratteristiche del lavoro subor- dinato) si considera prestata gratuitamente; se cessa la convivenza e ci sono figli, il genitore a cui sono stati affidati i figli può continuare ad abitare la casa familiare anche se di proprietà esclusiva dell’altro genitore; b) i rapporti tra i genitori e i figli: sono, invece, equiparati a quelli intercorrenti nella famiglia legittima. In particolare, i genitori hanno il diritto e l’obbligo di mantenere, istruire ed educare anche i figli nati fuori del matrimonio (art. 30, 1° comma Cost.). la L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha sancito l’eliminazione di qualsiasi differenza stabilen-

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Percorso   C    Il sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari

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     La famiglia legittima e la famiglia di fatto

Il fondamento della famiglia è costituito dal matrimonio, ossia dall’unione stabile di un uomo e di una donna che decidono liberamente di convivere come marito e moglie.Il matrimonio può essere definito come il negozio giuridico solenne, regolato da appo-site norme che ne fissano forma e contenuti, con il quale un uomo e una donna formano una famiglia, costituendo tra loro un vincolo di fedeltà, assistenza, collaborazione e co-abitazione.In Italia, fino al 1929, da un lato lo Stato non riconosceva alcun effetto giuridico al ma-trimonio religioso, dall’altro la Chiesa cattolica disconosceva qualsiasi matrimonio non celebrato secondo il proprio ordinamento giuridico. Ne conseguiva la necessità della dop-pia celebrazione per coloro che intendevano risultare sposi sia agli effetti della legge civile, sia agli effetti del diritto canonico.Con il Concordato stipulato fra lo Stato italiano e la Santa Sede l’11 febbraio 1929, con-fermato dal Concordato del 18 febbraio 1984, sono stati attribuiti effetti civili al matri-monio religioso, lasciando naturalmente in vigore il matrimonio civile per chi non vuole sposarsi con il rito religioso.

Possiamo perciò distinguere nel nostro ordinamento due forme di matrimonio:

• il matrimonio civile, regolato dal codice civile e celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile (Sindaco o suo delegato), predisposto per coloro che non professano la religione cattolica;

• il matrimonio concordatario, celebrato in conformità alle norme del diritto canonico e con l’osservanza di alcune formalità prescritte dal Concordato, davanti ad un ministro del culto cattolico, per coloro che dichiarano di professare la religione cattolica. Il matrimonio concordatario è produttivo di effetti civili se viene trascritto dall’ufficiale dello stato civile nei registri dello stato civile. A tal fine, il parroco ha l’obbligo di leggere agli sposi gli artt. 143, 144 e 147 del codice civile, che fissano i diritti e i doveri dei coniugi, ma soprattutto ha l’obbligo di compilare l’atto di matrimonio, con-trofirmato dai due testimoni, e di trasmetterlo entro cinque giorni al comune di resi-denza degli sposi affinché venga trascritto nel registro dei matrimonio.

Oltre alla famiglia legittima fondata sul matrimonio esiste la famiglia naturale o di fat-to costituita da persone di sesso diverso che convivono come se fossero marito e moglie (more uxorio). La rilevanza giuridica della famiglia di fatto, tuttavia, è discussa così come si discute della opportunità di introdurre delle norme per disciplinarla.

A tale riguardo vanno considerati tre aspetti:

a) i rapporti tra i conviventi di fatto: hanno, nel nostro ordinamento, poca rilevanza. In-fatti, tra i conviventi di fatto non vi sono diritti e doveri reciproci alla coabitazione, all’assistenza morale e materiale, alla fedeltà, così come tra i coniugi: piuttosto, la reciproca assistenza materiale è considerata adempimento di un’obbligazione natura-le e la collaborazione lavorativa (se non presenta le caratteristiche del lavoro subor-dinato) si considera prestata gratuitamente; se cessa la convivenza e ci sono figli, il genitore a cui sono stati affidati i figli può continuare ad abitare la casa familiare anche se di proprietà esclusiva dell’altro genitore;

b) i rapporti tra i genitori e i figli: sono, invece, equiparati a quelli intercorrenti nella famiglia legittima. In particolare, i genitori hanno il diritto e l’obbligo di mantenere, istruire ed educare anche i figli nati fuori del matrimonio (art. 30, 1° comma Cost.). la L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha sancito l’eliminazione di qualsiasi differenza stabilen-

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do che nel codice civile le parole figli legittimi e figli naturali sono sostituite dalla parola «figli» e che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico;

c) i rapporti con i terzi: il familiare di fatto ha diritto al risarcimento dei danni nei con-fronti del terzo che abbia illecitamente causato la morte del convivente; a favore del convivente di fatto è prevista la successione nel contratto di locazione; il coniuge di-vorziato perde il diritto agli alimenti o al mantenimento se riceve assistenza materiale dal familiare di fatto. Infine il codice di procedura penale estende la facoltà di asten-sione dalla testimonianza prevista per il coniuge, anche al convivente.