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LA COPIA CONFORME DI PAGINA WEB

a cura di Orazio Marco Poma

Notaio in Rovereto

PARTE PRIMA

NOZIONI DI INFORMATICA

COS’E’ IL WEB?

«E’ una rete di risorse di informazioni basata

sull’infrastruttura di Internet».

Wikipedia

COME FUNZIONA IL WEB

PRIMO MECCANISMO

Schema di denominazione uniforme Serve a localizzare le risorse sul Web (ad esempio: gli URL, acronimo di Uniform Resource Locator, i c.d. Indirizzi Internet);

COME FUNZIONA IL WEB

SECONDO MECCANISMO

Protocolli di comunicazione Servono per accedere alle risorse indicizzate

sul Web (ad esempio: il protocollo denominato HTTP)

COME FUNZIONA IL WEB

TERZO MECCANISMO

Ipertesto Servono per una facile navigazione tra le

risorse (ad esempio: il linguaggio Markeup denominato HTML).

COS’E’ UNA PAGINA WEB?

DEFINIZIONE TECNICA • E’ una pagina del World Wide Web, di

solito creata nel formato HTML/XHTML (l’estensione del file è htm o html) al cui interno possono essere inseriti dei collegamenti ipertestuali che permettono la navigazione da una pagina all’altra

COS’E’ UNA PAGINA WEB?

Definizione giuridica • E’un documento informatico:

Art.1 «CAD», comma 1-bis- Definizioni 1. «Ai fini del presente codice, valgono le definizioni di cui all’articolo 3 del Regolamento eIDAS…

p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;»

COS’E’ UNA PAGINA WEB?

Definizione giuridica • E’un documento elettronico:

• Art.1 «CAD», comma 1-bis- Definizioni 1. «Ai fini del presente codice, valgono le definizioni di cui all’articolo 3 del Regolamento eIDAS…

• «documento elettronico: qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva;»

QUALI SONO GLI ELEMENTI DI UNA PAGINA WEB?

PRIMO ELEMENTO Indirizzo di riferimento o URL

Dal quale poter essere prelevata secondo un protocollo di comunicazione per lo scambio dei dati che normalmente sarà quello http e che verrà visualizzato nella barra dell’indirizzo prima del nome del dominio cui si intende accedere.

QUALI SONO GLI ELEMENTI DI UNA PAGINA WEB?

SECONDO ELEMENTO

Contenuto di tipo ipertestuale Insieme di testi o immagini visualizzabili con l’ausilio di un’interfaccia elettronica e caratterizzato spesso da collegamenti che abilitano la navigazione da una pagina all’altra o da una sezione all’altra della medesima pagina, in maniera non sequenziale, tramite particolari parole chiamate «collegamenti ipertestuali» (hyperlink o rimandi).

COME SI FRUISCE DI UNA PAGINA WEB?

INTERMEDIAZIONE TECNICA ... Come la musica può essere scritta attraverso dei segni grafici trasponibili su carta o altro supporto, ma per ascoltarla abbiamo bisogno di un esecutore e di uno strumento…

... Alla stessa maniera i bit che costituiscono i documenti informatici possono essere descritti attraverso una sequenza di zero ed uno, ma perché diventino intelligibili per l’uomo sarà necessario servirsi di un programma applicativo che interpreti le istruzioni (il software) e di una macchina (hardware) che le esegua.

QUAL E’ IL PROCEDIMENTO DI FRUIZIONE DI UNA PAGINA WEB?

Il contenuto della pagina web viene prelevato:

1) Attraverso il protocollo di comunicazione;

2) Da un server che può essere anche molto distante dall’utente;

3) Mediante l’indirizzo internet che caratterizza la risorsa ove è pubblicata la pagina.

COME SI VISUALIZZA UNA PAGINA WEB?

Web Browser Ovvero un programma applicativo (come ad esempio Mozilla Firefox, Microsoft

Internet Explorer, Opera, Apple Safari)

COME SI VISUALIZZA UNA PAGINA WEB?

• Contenuti Statici:

Testi o immagini

• Contenuti Dinamici:

Macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possono modificare gli atti, i fatti o i dati nella stessa rappresentati

CONTENUTI DINAMICI • GRAFICA ANIMATA, INTERAZIONE E SUONI

banner in continuo movimento o pop up, contenuti multimediali e non testuali non riproducibili con la mera scrittura o che semplicemente non possono essere «fermati» con una stampa.

• CONTENUTI REDATTI DINAMICAMENTE

attraverso l’interazione tra utente e sito (e che, perciò, possono variare in base a numerosi fattori, ad esempio il collegamento con un database).

…La rappresentazione della pagina web può essere variabile a seconda del tipo di browser utilizzato o delle preferenze impostate dall’utente sul computer

La pagina web può essere salvata o stampata: la stampa comporta la perdita di alcune informazioni contenute nella pagina, come le animazioni, i suoni o i collegamenti ipertestuali e le immagini risentiranno della risoluzione grafica dello strumento hardware utilizzato per la stampa.

PARTE SECONDA

QUADRO NORMATIVO

DLT 07/03/2005 N.82 (C.D. «C.A.D.»)

Art.1 «C.A.D.», comma 1-bis

Definizioni

Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all’articolo 3 del Regolamento eIDAS»

…….

p) Documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

Art.20 «C.A.D.»

Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici

1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e

il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue

caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

Art.21 C.A.D. Documento informatico sottoscritto con

firma elettronica

Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

.

Art. 23 “CAD” Copie analogiche di documenti informatici

«1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico. 2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all'articolo 71, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità.»

Art. 23-bis “CAD” Duplicati e copie informatiche di

documenti informatici “1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad

ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.”

Art. 71. "C.A.D." Regole tecniche

Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell'AgID, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, sono adottate le regole tecniche per l'attuazione del presente Codice.

CODICE CIVILE

Art. 2702 c.c. - Efficacia della scrittura privata

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

Art. 2712 c.c. - Riproduzioni meccaniche

Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

Art. 2719 c.c. – Copie fotografiche di scrittura

Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta

D.P.R. 445/2000-Articolo 18 Copie autentiche

1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89

Art.68-ter “Il notaio può rilasciare copie su supporto informatico degli atti da lui conservati, anche se l'originale è stato formato su un supporto analogico. Parimenti, può rilasciare copie su supporto cartaceo, degli stessi atti, anche se informatici”.

Art. 73 “Il notaio può attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale o copia conforme”.

D.P.C.M. 30.03.2009 Art. 3 comma 3

"Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, non produce gli effetti di cui all'art. 21, comma 2, del codice, se contiene macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possono modificare gli atti, i fatti, o i dati nello steso rappresentati."

PARTE TERZA

COPIE E LORO EFFICACIA PROBATORIA

Art. 68 ter L.N.

Art. 73 L.N.,

sono stati modificati dal d.lgs. 2 luglio 2010 n. 110.

Fino alla novella del 2010 le regole erano date da:

art. 1 Legge Notarile

"I notari sono pubblici ufficiali istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti."

art. 1 n. 5 r.d.l. 14 luglio 1937 n. 1666

"Fermo il disposto dell'art. 1 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, ai notari è concessa anche la facoltà di:

...

5) rilasciare copie od estratti di documenti ad essi esibiti e di libri e registri commerciali"

EFFICACIA PROBATORIA COPIE AI SENSI DELL'ART. 1 L.N.

Hanno pubblica fede ai sensi dell'art. 2714 c.c.

Ratio: l'autenticità della copia deriva dall'essere il notaio (autore e) depositario dell'originale, e dalla conseguente possibilità di una verifica della conformità della copia con il procedimento della sua collazione (art. 746 c.p.c.)

COPIE AI SENSI DELL'ART. 1 N. 5 R.D.L. 14 LUGLIO 1937

N.1666: Hanno efficacia di principio di prova per iscritto ai sensi dell'art. 2717 c.c.

Ratio: il notaio NON è un pubblico depositario di tali documenti che gli vengono solo esibiti.

COPIE AI SENSI DELL'ART. 1 N. 5 R.D.L. 14 LUGLIO 1937 N.1666:

Hanno un'efficacia probatoria speciale nel campo della documentazione

amministrativa

(art. 18 d.p.r. 445/2000 comma 1 dispone che le copie autentiche "possono essere validamente prodotte in luogo degli originali" senza distinguere tra originali conservati e non conservati in pubblici archivi).

COPIE AI SENSI DELL'ART. 1 N. 5 R.D.L. 14 LUGLIO 1937 N.1666:

Hanno la stessa efficacia delle copie autentiche ai sensi dell'art. 2719 c.c.

se vengono realizzate con mezzi fotografici e la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.

Novella D.Lgs. 110/2010

Nuovo art. 73 L.N. e

Nuovo art. 68 ter L.N.

PRINCIPIO DELLA INDIFFERENZA DEL SUPPORTO DELL'ORIGINALE O

DELLA COPIA

PARTE QUARTA

LA COPIA CONFORME DI PAGINA WEB

Procedimenti per diffamazione

•Cass. pen. Sez. I, 28/04/2015, n. 24431

La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen. (...).

Procedimenti per diffamazione

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 12 febbraio – 8 giugno 2015, n. 24431

• Postare un commento sulla bacheca facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione tra un gruppo di persone indeterminato: se il commento è offensivo, la relativa condotta costituisce il reato di diffamazione aggravata (595 c.p.).

Minaccia a mezzo Facebook

•Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 1 – 19 aprile 2016, n. 16145

• "Vi ammazzo" via Facebook: è reato

MOLESTIE VIA FACEBOOK

•Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 11 luglio – 12 settembre 2014, n. 37596

• La bacheca del profilo Facebook è - ai sensi della legge penale - luogo aperto al pubblico e quindi è configurabile la molestia "virtuale".

DIFFAMAZIONE VIA FACEBOOK • CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE, SENTENZA 1

marzo 2016, n.8328

• La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca 'facebook' integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen.

• Infatti, la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall'utilizzo per questo di una bacheca Facebook, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca facebook non avrebbe senso), sia perché l'utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione

• Le dichiarazioni confessorie o le ammissioni contenute in un documento proveniente dall'imputato non incontrano il limite alla loro utilizzabilità stabilito dall'art. 63, comma primo, cod. proc. pen., in quanto la norma si riferisce solo alle dichiarazioni rese dinanzi all'autorità giudiziaria, o alla polizia giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari.

DIFFAMAZIONE VIA FACEBOOK • Tribunale di Vallo della Lucania, 2016 • L'amministratore di un gruppo istituito all’interno del social

network Facebook non è in grado di operare un controllo preventivo sulle affermazioni che gli utenti immettono in rete. L’amministratore può quindi rispondere di diffamazione solo allorché ricorra, sotto il profilo soggettivo, una responsabilità concorsuale, commissiva ovvero omissiva, di tipo morale, la cui prova deve essere rigorosamente fornita dall’ufficio di Procura.

• Difatti, in sede penale non è possibile ritenere che le offese degli utenti debbano darsi per condivise dal dominus del gruppo solo in quanto da questi approvate, in modo specifico (nel caso in cui abbia predisposto un sistema di filtri) ovvero in modo generico ed incondizionato (nel caso in cui non l’abbia predisposto).

DIFFAMAZIONE VIA FACEBOOK

• SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE- SEZIONE V PENALE- Sentenza 21 settembre 2015 - 29 gennaio 2016, n. 3981

• "Spero solo di vivere abbastanza x godermi il giorno ke andrà in pensione e prenderlo a bastonate finchè basta" non è diffamazione solo perchè altri scrivono commenti diffamatori.

Procedimenti per diffamazione

• Trib. Monza, 02/03/2010

Deve affermarsi la responsabilità extracontrattuale di chi, sul social network Facebook, pubblichi e divulghi ai terzi affermazioni lesive dell'onore e della reputazione di un utente.

Procedimenti per diffamazione

• Trib. Vallo della Lucania, 24 febbraio 2016

L’amministratore del gruppo di discussione su facebook risponde del reato per il commento diffamatorio postato da altri non solo quando lo ha approvato in via preventiva, concorrendo con l’autore del messaggio, ma anche quando abbia scientemente omesso di cancellare a posteriori il commento diffamatorio.

Immagini pedopornografiche

• Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-03-2015) 20-04-2015, n. 16340

"il mercato della pedofilia può attuarsi anche attraverso social networks (...)

l'imputato si è avvalso della tutt'altro che rudimentale organizzazione Facebook, la quale è intrinsecamente finalizzata ad ogni diffusione; e tale natura (...) è talmente notoria che la sua utilizzazione (…) integra, quanto meno come dolo eventuale, proprio una consapevole volontà di divulgazione"

Tutela del diritto all'oblio • Corte giustizia Unione Europea, 13/05/2014, n. 131/12

"(...) si deve verificare in particolare se l'interessato abbia diritto a che l'informazione in questione riguardante la sua persona non venga più, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome (...)

i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse di tale pubblico ad accedere all'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica (...)"

Tutela del diritto d'autore

• Trib. Roma Sez. Specializzata in materia di imprese, 01/06/2015

Viola il diritto di autore «il quotidiano che proceda alla pubblicazione senza autorizzazione di fotografie scaricate da un profilo pubblico di facebook di un ragazzo."

Procedimenti di separazione e divorzio

• Trib. Milano, 16-10-2014

"l'abitudine di chattare su facebook, anche con uomini (...) non configura certamente una condotta posta in violazione del dovere di fedeltà coniugale."

Procedimenti di separazione e divorzio

• Trib. Taranto, 14-11-2014

"Tale forma di intrattenimento (chat via social network, n.d.r.), in sé non censurabile, consentiva alla convenuta di allacciare una relazione di natura pseudo-sentimentale".

Procedimenti relativi a rapporti di lavoro

• Trib. Milano Sez. lavoro, Ord., 01-08-2014

"Sulla vicenda delle foto pubblicate su Facebook (scattate durante l'orario di lavoro, in circostanze di luogo e di tempo che provano l'allontanamento dal posto di lavoro e l'interruzione della prestazione), (...) ma, inserite nella pagina pubblica del ricorrente, esse risultavano accessibili a chiunque e, senz'altro, a tutta la cerchia delle conoscenze più o meno strette del lavoratore"

Concorrenza sleale • Trib. Torino, Sez. Specializzata in proprietà industriale ed

intellettuale, 7 luglio 2011

"Posto che i gruppi Facebook, ove usati nell'ambito di un'attività economica, svolgono la funzione di segni distintivi atipici, costituisce condotta di concorrenza sleale confusoria - ma anche contraffazione di marchio - la modifica di un tale gruppo da parte di un soggetto che, avvalendosi abusivamente della sua qualità di amministratore, estrometta gli altri, sostituendo l'originaria denominazione, corrispondente alla denominazione sociale e al marchio dell'impresa titolare dell'attività di riferimento (...) e quindi del gruppo, con altra confondibile (...), oltretutto riconducendo il gruppo stesso ad una propria attività concorrenziale"

DEFINIZIONI

Art. 1 comma 1 lett. 1-quinquies C.A.D.

DUPLICATO INFORMATICO

"il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario"

Art. 1 comma 1 lett. 1-quater C.A.D.

COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO

"Il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto supporto informatico con diversa sequenza di valori binari"

DISCIPLINA

Art. 23 bis C.A.D. comma 1

DUPLICATO INFORMATICO

“I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71."

Art. 23 bis C.A.D. comma 2 COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO

INFORMATICO

"Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.”

…QUINDI… a) il duplicato informatico, per le sue stesse caratteristiche di indistinguibilità dall'originale, ne conserva la stessa efficacia probatoria e lo sostituisce ad ogni effetto, purchè solo prodotto in conformità alle regole tecniche.

b) le copie o gli estratti informatici di documenti informatici, invece, per mantenere la medesima efficacia probatoria devono essere muniti di relativa attestazione di conformità, in tutte le sue componenti, da parte di pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

QUAL E' IL VALORE PROBATORIO DI UNA COPIA CONFORME DI

PAGINA WEB?

Giurisprudenza • Cass. civ. 16 febbraio 2004, n. 2912

"poiché le informazioni tratte da una rete telematica sono per loro natura "volatili" e suscettibili di "continua trasformazione" (...) la copia di «pagina web» su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzia di rispondenza all'originale e di riferibilità ad un ben individuato momento, non costituisce documento idoneo a fini probatori".

Giurisprudenza

• Trib. Milano, Sez. III penale, 19 marzo 2007

"Difficoltà tecniche esistenti nello stabilire - in base unicamente a dati di carattere informatico - l’avvenuta riproduzione di una pagina web possono essere superate da indizi (quali, per esempio, i pregressi contatti via e-mail tra i soggetti interessati nonché il confronto tra le modalità costruttive delle pagine HTML nei due siti in questione) concordanti con le ulteriori risultanze probatorie acquisite in dibattimento."

Giurisprudenza • Trib. Bari Sez. IV, 11/06/2007 "Come rappresentazione meccanica di fatti e di cose, una stampa di una pagina web ha un proprio valore probatorio ex art. 2712 c.c.: come è noto, tali riproduzioni meccaniche assumono efficacia di piena prova solo se la parte contro cui il documento viene prodotto non ne disconosca la conformità alle cose o ai fatti in esso rappresentati. L'effetto di tale disconoscimento non è assimilabile a quello previsto dall'art. 215 c.p.c.; secondo tale articolo l'utilizzabilità della scrittura è preclusa in assenza di verificazione; l'art. 2712 c.c., invece, rende comunque possibile accertare la conformità della copia all'originale anche con altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.".

Giurisprudenza • Trib. Benevento Sent., 02/10/2009

"Ne consegue che la stampa della pagina web ha il valore probatorio che il codice civile all’art. 2712 c.c. riconnette alle riproduzioni meccaniche, disponendo che le stesse fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime."

Giurisprudenza

• Cass. pen. Sez. V, 16/07/2010, n. 35511

"La pagina stampata, asseritamente "estratta" dal web, non può ritenersi ammissibile quale mezzo di prova, perché documento di incerta paternità."

CONCLUSIONI

La copia di una pagina web può essere trattata come una particolare tipologia di copia di documento informatico esibito e quindi può rientrare nella generale previsione dell'art. 73 L.N.

Il documento informatico di partenza, per il suo carattere dinamico, è privo della integrità e immodificabilità che l'art. 20 comma 1 bis C.A.D. richiede:

Anche se il documento sia sottoscritto con firma digitale non può avere l'efficacia di cui all'art. 2702 c.c. ai sensi dell'art. 21 comma 2 C.A.D. in quanto …

Art. 3 comma 3 d.p.c.m. 30.03.2009

• "il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, non produce gli effetti di cui all'art. 21 comma 2 del codice, se contiene macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.".

La pagina web come documento informatico non sottoscritto ha pertanto l'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche ai sensi dell'art. 2712 c.c. e, cioè, fa piena prova delle cose e dei fatti rappresentati qualora il soggetto contro il quale viene prodotto non provvede a disconoscerlo.

Quindi la copia conserva il medesimo valore del documento di partenza e, cioè, quello dell'art. 2712 c.c., essendo l'idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sempre liberamente valutabili in giudizio ex art. 20 comma 1 bis C.A.D.

La rimessione al giudizio della magistratura secondo i suddetti criteri ("sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità") indirizza l'interpretazione dell'inciso "in tutte le sue componenti" richiesto per l'attestazione di conformità delle copie cartacee di documenti informatici ai sensi dell'art. 23 comma 1 C.A.D. e dal comma 2 dell'art. 23 bis C.A.D. per le copie informatiche.

Occorre effettuare delle attività aggiuntive rispetto a quelle normalmente richieste, proprio per permettere al giudice di effettuare la propria valutazione.

Conclusioni

Una volta riconosciuto che la valenza probatoria della copia conforme di pagina web è quella dell'art. 2712 c.c. si può affermare che le eccezioni processuali e sostanziali alle quali possono essere sottoposte sono le seguenti:

a) disconoscimento di conformità della copia del supporto cartaceo o informatico prodotto rispetto all’originale, ai sensi dell’art. 2719 c.c.

N.B. può essere superato producendo o esibendo in giudizio l’originale stesso del supporto (arg. ex art. 212 c.p.c.).

b) disconoscimento di conformità della riproduzione ai fatti ed alle cose ritratti o riprodotti, ai sensi dell’art. 2712 c.c.

Cass. civ., n. 9526/2010 “Il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ., (…) pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ.,(…) deve, tuttavia, essere (...) tempestivo e cioè avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni (...)”

c) violazioni del diritto all’immagine, alla riservatezza ed alle norme sul trattamento dei dati personali.

Trib. Santa Maria Capua Vetere, 13/06/2013 "Le fotografie e le informazioni pubblicate sul profilo personale del social network "Facebook" sono utilizzabili come prove documentali nei giudizi di separazione. Infatti, a differenza delle informazioni contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica (o di chat) fornito dal social network, che vanno assimilate a forme di corrispondenza privata, e come tali devono ricevere la massima tutela sotto il profilo della loro divulgazione, quelle pubblicate sul proprio profilo personale, proprio in quanto già dì per sé destinate ad essere conosciute da soggetti terzi, sebbene rientranti nell'ambito della cerchia delle c.d. "amicizie" del social network, non possono ritenersi assistite da tale protezione, dovendo, al contrario, essere considerate alla stregua di informazioni conoscibili da terzi."

In sostanza, ad avviso del Tribunale campano, anche se l’accesso a questi contenuti è regolato attraverso le informazioni sulla privacy scelte dall’utente, le informazioni e fotografie pubblicate sul proprio profilo non sono assistite dalla segretezza che caratterizza invece quelle contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica o di chat (equiparati, alla stregua delle email e della c.d. messaggistica istantanea quale Messenger e Skype, alla corrispondenza epistolare privata tutelata dall’art. 14 Cost. e la cui violazione integra il reato di cui all’art. 616 c.p.).

• Trib. Bologna Sez. lavoro, Ord.,

25-10-2013

"E' infine emerso che lo stesso ricorrente, nel proprio sito Linkedin, si descrive come (...).

Tale documento in particolare, ha valore di confessione stragiudiziale nel presente procedimento."

CONCLUSIONI

PRIMO PRINCIPIO

• E' possibile rilasciare la copia conforme di una pagina web, ma tale operazione deve essere adattata alla tipica attività notarile di rilascio di copie, individuando gli elementi caratterizzanti tale tipologia di documento informatico dal punto di vista della sua realtà fenomenica.

SECONDO PRINCIPIO

La copia avrà l'efficacia probatoria di cui all'articolo 2712 c.c. purché si seguano alcune semplici modalità operative, comuni sia alla copia informatica che a quella cartacea, inserendo:

• indirizzo internet;

• tipo di browser;

• orario;

• codice sorgente (opportuno);

• dati relativi ad eventuali certificati di sicurezza (opportuno).

TERZO PRINCIPIO

Nel caso di rilascio di copia cartacea sarà necessario verificare se i contenuti della pagina web possano essere oggetto di trasposizione su carta

ATTENZIONE!

In definitiva, la copia conforme di pagina WEB assomiglia più ad un estratto che ad una copia vera e propria.

E’ importante, quindi, capire a cosa serve e cosa si vuole che risulti dalla stessa.

COPIA CONFORME DI SMS Premesso che dal punto di vista tecnico:

• è facilissimo mandare un sms facendo apparire come mittente qualsiasi numero di telefono cellulare (soprattutto con sms inviati tramite web);

• è (quasi facilissimo) modificare il testo di un sms ricevuto sul proprio cellulare;

• è praticamente impossibile per il pubblico ufficiale stampare o salvare un sms per farne una copia conforme.

SMS pervenuti sul proprio telefono

• E' diffusa la produzione in giudizio di trascrizioni documentali del contenuto di sms pervenuti sul proprio telefono cellulare (ad es. contenenti minacce o ingiurie da parte del coniuge o convivente) o di riproduzioni fotografiche dello schermo del cellulare medesimo: tali documenti sono soggetti solo alle già esposte eccezioni di decadenza o disconoscimento ex artt. 2719 o 2712 c.c.

SMS pervenuti sul telefono di un'altra persona

• Vale quanto detto sopra, ma c'è un problema in più.

• Tali sms dovrebbero coperti dalla stessa segretezza che copre la corrispondenza privata; quindi la loro produzione in giudizio è illecita ai sensi dell'art. 616 c.p.

CONTRA: Tribunale Torino 8 maggio 2013

• "E' ammissibile la produzione in giudizio di messaggi telefonici e di posta elettronica, anche ove assunti in violazione alle norme di legge. Il codice di procedura civile non contiene alcuna norma che sancisca un principio di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite in violazione di legge. L'art. 160, n. 6, D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy) stabilisce che la validità e l'utilizzabilità di documenti nel procedimento giudiziario, basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge, restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali della materia penale e civile. Il contemperamento tra il diritto alla riservatezza e il diritto di difesa è rimesso, in assenza di una precisa norma processuale civile, alla valutazione del singolo giudice nel caso concreto".

COPIA CONFORME DI EMAIL

• E' possibile accertare e certificare che un messaggio di posta elettronica sia stato recapitato in una determinata casella di posta e ad una certa data ed ora?

PEC

NESSUN PROBLEMA

E-MAIL ORDINARIA

L’e-mail tradizionale è indubbiamente riconducibile alla categoria dei documenti informatici, (vedi art. 1, comma 1, lettera p), del CAD.

E' un documento sottoscritto o no?

PRIMO ORIENTAMENTO

NO

• Il dispositivo di riconoscimento tramite username e

password per l’accesso alla posta elettronica è privo della necessaria connessione logica con i dati elettronici che costituiscono il messaggio.

• (firma elettronica: “l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica" art. 1, comma 1, lettera q), del CAD”).

• Per tale motivo, il valore probatorio dell’e-mail ordinaria, in quanto documento privo di firma, è quello dell’art. 2712 c.c. (in questo senso, Tribunale di Roma - 27 maggio 2010).

SECONDO ORIENTAMENTO

SI

• L’e-mail ordinaria è, a tutti gli effetti, un documento

informatico sottoscritto con firma elettronica semplice e, in quanto tale, liberamente valutabile dal giudice ai sensi degli artt. 20, comma 1-bis e 21, comma 1, del CAD.

• Lo username e la password utilizzati per accedere alla casella di posta elettronica rappresentano mezzi di identificazione informatica e, come tali, rientrerebbero nella definizione di firma elettronica prevista dal legislatore (Tribunale di Termini Imerese – 22 febbraio 2015; Tribunale di Prato -15 aprile 2011; Tribunale di Ancona - 9 aprile 2005; Tribunale di Mondovì - 7 giugno 2004; Tribunale di Cuneo - 15 dicembre 2003).

COSA SONO E COME FUNZIONANO I MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA

• I messaggi di posta elettronica ordinaria consistono in oggetti digitali che vengono trasferiti da una casella di posta (mittente) ad un’altra (destinatario) attraverso sistemi informatici intermedi che provvedono a realizzare lo scambio dei predetti messaggi seguendo le regole degli standard internazionali.

• Tali messaggi risultano memorizzati solo ed esclusivamente nelle caselle di posta, rispettivamente, del destinatario (posta in arrivo) e del mittente (posta inviata), fino all’eventuale cancellazione dei medesimi.

• Nessuno dei sistemi intermedi di posta elettronica mantiene copia del messaggio, ma normalmente tutti conservano un “tracciamento” delle email di passaggio (file di log)

• Il percorso del messaggio di posta elettronica ordinaria, comprensivo dell’indirizzo del mittente, è tracciato all’interno del messaggio di posta elettronica stesso.

• L’oggetto di tale tracciamento non è attendibile in quanto modificabile dai medesimi sistemi intermedi e agevolmente manipolabile da parte del destinatario.

• Nella posta elettronica tradizionale mancano, in effetti, tre fattori

chiave ovverosia :

(i) l’identificazione certa del titolare,

(ii) la firma elettronica qualificata dei messaggi scambiati tra i server di posta

(iii) la conservazione del log dei server in cui transitano i messaggi di posta

• Per tali ragioni si dubita sull’affidabilità dell’e-mail tradizionale circa l’attribuzione di paternità del messaggio trasmesso e l’integrità di quest’ultimo.

• Tali criticità non sussistono invece per la PEC, che consiste in un sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi.

• Sul piano probatorio la trasmissione di un messaggio di posta elettronica certificata equivale a raccomandata con ricevuta di ritorno.

CONCLUSIONI • Pur assumendo che un messaggio di posta

elettronica ordinaria si configuri come documento elettronicamente firmato, la mancanza degli elementi chiave sopra descritti (l’identificazione certa del titolare, la firma elettronica qualificata dei messaggi scambiati tra i server di posta e la conservazione del log dei server in cui transitano i messaggi di posta) induce a concludere che solamente i documenti sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale abbiano l’efficacia di scrittura privata prevista dall’art. 2702 c.c. (art. 21, comma 2, CAD).

• Per quanto concerne, invece, i messaggi di posta elettronica semplice, deve ritenersi che sia demandato al giudice il compito di valutare nel caso concreto se l’e-mail prodotta in giudizio possa considerarsi attendibile, anche in relazione agli altri elementi probatori acquisiti.

• Quindi ai fini della certificazione è assolutamente prudenziale, e quindi opportuno, procedere alla sola attestazione dell’“esistenza” di una email ordinaria; in tal caso, si dovrà, ad ogni modo, prestare attenzione alle modalità in cui l’e-mail viene esibita, essendo preferibile, ad esempio, che l’esibizione avvenga attraverso una webmail.

GRAZIE A TUTTI PER L’ ATTENZIONE

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